ORDINANZA N. 161
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma primo, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1981 dal TAR per il Piemonte sul ricorso di Barberi Vittoria ed altra contro il Comune di Torino, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1981. Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per il Piemonte, con ordinanza 17 febbraio 1981, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma primo, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), nella parte in cui prevede la delega ai sindaci dei comuni con oltre 10.000 abitanti della competenza ad esercitare funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità di acquisizione o competenza comunale;
considerato che questione analoga, relativa all'art. 73 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - recante una disposizione simile a quella dettata dalla norma impugnata - é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983;
considerato che non sono prospettati argomenti nuovi, che possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame;
visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo") sollevata con ordinanza 17 febbraio 1981, dal TAR del Piemonte, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.