SENTENZA N. 155
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma primo, del codice penale nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre 1981 n. 689 promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Micalizzi Maria iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 novembre 1982 il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, cod. pen., introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, riproducendo nell'attuale formulazione la disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 225 del 1975, esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne (nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati) nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
2. - Non si é costituito l'imputato nel giudizio principale ne, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; la causa é stata pertanto trattata in camera di consiglio a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
L'attuale formulazione della disposizione impugnata effettivamente riproduce (a parte la mancanza delle parole "di lire" dopo la parola "un milione") il testo del previgente art. 175, primo comma, c.p., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 225 del 1975 per gli stessi motivi che vengono anche ora addotti.
Deve quindi adottarsi la stessa declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata pronuncia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 175 c.p., nel testo introdotto con l'art. 104 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.