Sentenza n.143 del 1984

 

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 143

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. e dell'art. 114, comma secondo, in relazione all'art. 112, comma primo, n. 1, stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 marzo 1983 dal Tribunale di Torino nei procedimenti penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed altri, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Gattellato Agata, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 355 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Marchisoni Ignazio ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto

1. - Con ord. 14 marzo 1983 (n. 440/83 Reg. ord.) il Tribunale di Torino, nei processi penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed altri cinque, accogliendo la proposta dei difensori, e sull'opposizione del P.M., sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, quarto comma, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 terzo comma Cost..

Osserva l'ordinanza che, procedendosi contro i sei imputati per concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione "parrebbe essersi verificata l'ipotesi di volontaria liberazione dell'ostaggio ad alcune ore dal sequestro, e ciò indipendentemente da ogni ipotesi di dissociazione di alcuni di essi". La norma, però, nel testo attuale, mentre prevede le miti pene dell'art. 605 cod. pen. per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, non ha previsto pari trattamento nei confronti dell'agente o degli agenti che concordemente provvedano alla liberazione dell'ostaggio, rinunciando a conseguire il profitto. Il Tribunale, infatti, pur non spiegandone le ragioni, non condivide l'estensiva favorevole interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione con sent. 26 marzo 1981 - Sez. II.

Viene così a verificarsi - ad avviso dell'ordinanza - una irragionevole disparità di trattamento fra le due situazioni, nonostante che entrambe portino al risultato della liberazione dell'ostaggio: nel che dovrebbe ravvisarsi "anche e soprattutto" - secondo il Tribunale - la ratio dell'attenuante.

Esclude, infine, l'ordinanza che tale enorme disparità possa trovare qualche giustificazione in ragioni di parallelismo con l'analoga norma di cui all'art. 289 bis cod. pen. ; ivi, infatti, sarebbe presupposto non solo un concorso necessario di persone ma anche la permanenza nel reato di altri soggetti non disposti a dissociarsi, mentre nella norma in esame ciò non si verificherebbe, dato che scopo dell'attività delittuosa é il conseguimento del riscatto. Si osserva, del resto, che dalla lettura degli atti parlamentari non sembra che i compilatori si siano resi ben conto delle conseguenze che l'ultima modifica della norma veniva a comportare in termini di diversità di trattamento a casi simili.

Il tribunale, pertanto, propone una dichiarazione d'illegittimità in parte qua del quarto comma dell'art. 630 cod. pen., in quanto non prevede la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dall'ipotesi di dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio.

I parametri di riferimento sono - come s'é detto - gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; ma, mentre ampia é la motivazione sul riferimento all'art. 3, non vi é cenno di quella concernente l'altro parametro.

Si sono costituiti nel giudizio gl'imputati Marchisoni, Frappetta e Lazzarotto, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Paolo Zancan e M. Grazia Siliquini del foro di Torino, i quali sottolineano che "in ossequio alla ratio della norma dev'essere privilegiata, nella previsione dell'attenuante, la tutela della vita dell'ostaggio". Secondo i difensori, nel fatto di specie vi sarebbe stata una prima volontà "dissociativa" di un sequestratore, indirizzata alla spontanea e volontaria liberazione del soggetto passivo con rinunzia al percepimento del riscatto. A questa volontà avrebbero fatto seguito le decisioni autonome e spontanee degli altri correi che, singolarmente aderendo alla proposta liberatoria diedero vita ad analoga e concorde condotta di rinunzia.

Anche i difensori concludevano nei sensi dell'ordinanza di rimessione.

2. - L'ord. 26 aprile 1983 del Tribunale di Milano (n. 651/83 reg. ord.) riguarda pure un procedimento penale per sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui é imputata, assieme ad altri, tale Gattellato Agata, ma la questione sollevata concerne l'art. 114 secondo comma cod. pen. . Afferma, infatti, l'ordinanza che, dal materiale probatorio acquisito, é possibile prospettare una minima partecipazione della Gattellato nell'esecuzione del reato.

Senonché l'art. 114, secondo comma, cod. pen. esclude che la relativa circostanza attenuante, prevista nel primo comma, possa essere applicata nei casi indicati nell'art. 112 cod. pen. : ed il n. 1 di detto articolo contempla proprio l'ipotesi della partecipazione al reato di cinque o più persone.

Secondo il Tribunale, la detta disposizione si risolve in una grave ed irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, come nella specie, potrebbe fruire dell'attenuante. In proposito, l'ordinanza così sostanzialmente motiva.

Nell'esperienza di questi ultimi anni, il sequestro di persona a fini estorsivi si é configurato di fatto come delitto comportante il concorso necessario di più di quattro persone, per cui in concreto l'attenuante di cui al primo comma dell'art. 114 cod. pen. non risulterebbe mai applicabile.

Al contrario, proprio nei reati che richiedono una complessa organizzazione nella preparazione e nella esecuzione, é rilevabile una grande diversificazione nei ruoli dei concorrenti (l'ordinanza parla per l'esattezza di "concorrenti" e di "partecipi", ma si tratta di sinonimi; probabilmente il Tribunale voleva distinguere i "correi" dai "complici", intendendo questi ultimi come coloro che forniscono all'autore principale un aiuto intenzionale e accessorio, secondo una distinzione tuttora valida sul piano dommatico) : una diversificazione tale da consentire di osservare nella condotta di taluni partecipi un apporto di tenue importanza.

D'altra parte, ritiene altresì l'ordinanza che la giustificazione data, dalla relazione ministeriale al codice vigente, del combinato disposto degli articoli citati, debba considerarsi superata.

Secondo i compilatori del codice, infatti, l'esclusione dell'attenuante rispondeva all'esigenza di mantenere alta l'intimidazione e la concreta inflizione della pena, là dove la maggiore pericolosità del fatto, dipendente dal gran numero di persone concorrenti nel reato, si riverberava sulla condotta del singolo. Ma ora che, attraverso le successive leggi di riforma, le pene originariamente previste per il delitto in parola sono state elevate in modo superlativo, il riflesso di pericolosità che colpisce il singolo concorrente risulta sufficientemente coperto da un regime sanzionatorio così aspro, sì che l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. finirebbe per duplicare il giudizio di disvalore.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che la situazione determinata dalle norme impugnate si ponga in conflitto coll'art. 3, primo comma Cost., e ne chiede la dichiarazione d'illegittimità.

Va rilevato, tuttavia, che, mentre tutta la motivazione sembra sollevare la questione esclusivamente nell'area del delitto contestato nella specie, il dispositivo dell'ordinanza esprime la denunzia in termini generali.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze in epigrafe, comune essendo la fattispecie legale da cui traggono origine, possono essere decise con unico provvedimento.

2. - Va preliminarmente rilevato che dall'ordinanza 14 marzo 1983 del Tribunale di Torino (n. 440/83 reg. ord.) non risulta quanto assumono i difensori nell'atto di costituzione. Non emerge affatto, cioè, che vi sia stata originariamente una prima "volontà dissociativa" da parte di uno dei sequestratori, cui avrebbero via via fatto seguito analoghe successive ed autonome decisioni degli altri concorrenti. Se così, infatti, si fossero realmente svolte le sequenze del caso in esame, il fatto corrisponderebbe perfettamente alla fattispecie del modello legale, giacché si avrebbero tante autonome e spontanee "dissociazioni" successive di ciascuno rispetto agli altri. La questione sollevata sarebbe, perciò, irrilevante e dovrebbe essere dichiarata "inammissibile".

L'ordinanza, invece, riferisce soltanto che "parrebbe essersi verificata l'ipotesi di volontaria liberazione dell'ostaggio ad alcune ore dal sequestro, indipendentemente da ogni ipotesi di dissociazione di alcuni di essi (sequestratori) ".

Infatti, la denuncia di una irragionevole disparità di trattamento viene impostata proprio in considerazione del fatto che il legislatore non avrebbe previsto alcuna attenuante nei confronti "degli agenti che provvedano tutti spontaneamente alla liberazione dell'ostaggio" prevedendola invece "esclusivamente nei confronti di chi si dissoci da altri che vogliano perseverare nel reato".

3. - Non v'ha dubbio che, se si limita l'interpretazione della norma a quella meramente letterale, ingiustificato é il divario che viene a verificarsi fra il trattamento sanzionatorio usato dal legislatore al concorrente che, dissociandosi dagli altri, determina la liberazione dell'ostaggio senza che sia stato pagato il riscatto, e quello praticato al complesso dei concorrenti che concordemente pongono in libertà il sequestrato alle stesse condizioni di gratuità. Il tentativo da parte di qualche autore di ravvisare una certa giustificazione nel particolare intento premiale perseguito dal legislatore nei confronti di chi si pone pericolosamente in dissenso rispetto agli altri compartecipi, favorendo altresì un principio di disgregazione all'interno del consorzio criminoso, non tiene conto delle trasformazioni che la norma ha subito in relazione agli sviluppi della criminalità organizzata nell'ultimo decennio.

Certamente fu quella l'intenzione del legislatore quando, dopo i gravissimi eventi verificatisi, emanava il d.l. 21 marzo 1978 n. 59 che formulava l'art. 630 cod. pen. come norma unica comprensiva tanto del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione quanto di quello a fine terroristico o eversivo. Delineando quella particolare attenuante che aveva tra gli scopi primari l'intento di determinare incrinature nell'organizzazione delinquenziale, il legislatore ebbe presente innanzitutto le associazioni cospirative e le bande armate che purtroppo insanguinarono in quegli anni difficili le contrade del Paese. Ma pensò anche alle grandi organizzazioni criminali, mafiose e camorristiche, che avevano trovato nei sequestri di persona estorsivi rilevantissime fonti di finanziamento per ulteriori investimenti delittuosi. Del resto, il concetto stesso di "dissociazione" postula appunto quel fenomeno associazionistico che sicuramente é alla base delle attività eversive, ma che non necessariamente é riferibile ai sequestri estorsivi, se non a quelli che dipendono dalla cennata grande criminalità organizzata.

Sotto questo aspetto, perciò, il cosiddetto "parallelismo" rilevato dalla dottrina, e che la stessa ordinanza ricorda, non é senza fondamento: specie quando si consideri che nella formulazione risultante dalla prima sostanziale riforma dell'articolo in esame (quella introdotta cogli artt. 5 e 6 della l. 14 ottobre 1974, n. 497) l'attenuante era concessa all'agente o a qualunque concorrente che avesse provocato quel gratuito risultato liberatore, senza alcun accenno a condotte dissociative: e si trattava sempre e soltanto dell'ipotesi estorsiva. Non deve trarre in inganno, infatti, il tenore del capoverso aggiunto dall'art. 6 citato che parla di "sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale", come se fosse previsto anche uno scopo diverso. In realtà, la precisazione era diretta, da una parte, a distinguere il sequestro a scopo di estorsione da quello che la rubrica ancora assumeva in allora come possibile "sequestro a scopo di rapina" (errore dommatico poscia riparato nelle successive versioni normative coll'eliminazione di quest'ultima inesistente ipotesi); e, dall'altra, a sottolineare l'esclusione di ogni riferimento a profitti che non avessero contenuto squisitamente patrimoniale, visto che la giurisprudenza riteneva pacificamente rilevante anche l'intento di conseguire un vantaggio morale.

Sembra, dunque, verosimile che l'allusione alla "dissociazione", introdotta dal d.l. n. 59/1978 per la finalità eversiva, abbia finito per condizionare analoga espressione nell'alternativa ipotesi estorsiva, in considerazione come s'é detto - di similari situazioni nell'interno delle grandi organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Ben é vero che la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191, pur separando le due ipotesi per collocare quella eversiva in sede più propria (delitti contro la "Personalità interna dello Stato"), giusta la proposta dello stesso Guardasigilli, conservava tuttavia immutata l'attenuante in esame in ambe le fattispecie: é pur vero però che contemporaneamente rimaneva altresì ferma l'altra attenuante di carattere oggettivo, prevista nel quarto comma, che concedeva a tutti diminuzione di pena per il solo fatto che la liberazione fosse comunque avvenuta (e quindi anche ad esclusiva opera della polizia), senza che fosse stato conseguito il prezzo del riscatto. Sì che, quand'anche si fosse voluto dare all'attenuante del quinto comma (quella in parola) un'interpretazione letterale e restrittiva, i concorrenti, che avessero posto in libertà il sequestrato senza aver ottenuto il riscatto, potevano almeno godere di quella di cui al comma precedente, anche se di minore estensione.

Ma dal testo attuale, introdotto con l'articolo unico della l. 30 dicembre 1980 n. 894 quest'ultima attenuante é scomparsa, mentre é stata ripetuta negli identici termini l'attenuante in esame, incluso il requisito della "dissociazione". Appare evidente, perciò, a questo punto, sulla base dei criteri storico- sistematici ora accennati che, così modificata, l'interpretazione della disposizione non può più essere ristretta sul piano lessicale proposto dall'ordinanza di rimessione.

4. - In proposito, ritiene questa Corte che ben possano essere seguite le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: giurisprudenza che il Tribunale di Torino richiama per disattenderla apoditticamente.

In realtà, come la Corte di Cassazione ha messo in luce, emerge dalle Relazioni ministeriali, ai provvedimenti di modifica dell'articolo in esame, che la ratio ispiratrice della norma é rimasta fondamentalmente quella stessa che aveva suggerito l'originale introduzione dell'attenuante speciale nel 1974 quando non esisteva alcun riferimento alla "dissociazione". Né - secondo la detta giurisprudenza - deve farvelo il fatto che, accanto alla finalità di tutelare la vita e la libertà della persona sequestrata, il legislatore abbia avuto successivamente di mira anche lo scopo di creare fattori di disgregazione nell'ambito delle bande criminali, giacché quest'ultima finalità é pur sempre a sua volta, strumentale al raggiungimento dell'obbiettivo primario che resta quello della liberazione dell'ostaggio.

D'altra parte, l'abolizione dell'attenuante comune, prevista dal quarto comma della precedente formulazione, sta a dimostrare che si é inteso riassorbire, nella più ampia previsione attenuatrice contenuta nella disposizione in esame, anche quell'originaria funzione riequilibratrice della pena in precedenza affidata, dal d.l. del 1978, alla soppressa attenuante di cui al quarto comma. Mentre poi dev'essere anche rilevato che la funzione disgregatrice, attribuita dalla "dissociazione" nel contesto della parallela fattispecie di cui all'art. 289 bis cod. pen., possiede un contenuto ideologico che evidentemente non si estende all'ipotesi del sequestro di persona estorsivo, dove predomina l'intento della criminosa locupletazione.

Da tutto ciò deriva che - secondo l'orientamento della citata giurisprudenza -, integrando il dato letterale con i criteri sopra enunciati, l'odierna ristrutturazione della figura criminosa in esame consente una più adeguata lettura dell'inciso "dissociandosi dagli altri", almeno nel contesto della finalità estorsiva. In questa fattispecie, infatti, il legislatore, pur preoccupandosi di porre l'accento sull'intenzione di favorire al massimo il pentimento di alcuno dei partecipi, non ha inteso peraltro di escludere dal beneficio né l'ipotesi dell'unico agente che receda dal proposito criminoso rilasciando l'ostaggio (anche la prevalente dottrina propende nel ritenere che l'espressione "concorrente" sia stata usata in senso amplissimo comprensivo anche dell'agente), né quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato. Si tratta, in altri termini, dell'applicazione di quel risultato dell'interpretazione teleologica che, arricchita dai criteri storici e logico-sistematici, porta ad "estendere" il significato delle espressioni normative al di là di ciò che apparentemente lasciano trasparire, in modo da mettere in evidenza anche quella parte del contenuto della volontà della legge che le parole non avevano interamente rispecchiato. In proposito é utile, quale mezzo idoneo all'interpretazione estensiva, l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia: e non può esservi dubbio che l'ipotesi dell'unanime deliberazione liberatoria di tutti i concorrenti obbedisca in modo superlativo alla ratio di conseguire innanzitutto la salvezza della vita e della libertà del sequestrato.

La sollevata questione deve, in questi sensi, ritenersi infondata rispetto al parametro di cui all'art. 3 Cost., mentre va dichiarata inammissibile nei confronti di quello di cui all'art. 27, terzo comma Cost., per assoluta mancanza di motivazione.

5. - Del tutto infondata é, invece, la questione sollevata dall'ordinanza 26 aprile 1983 del Tribunale di Milano (n. 65/83 reg. ord.), non essendo irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di - un reato commesso da non più - di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa però all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone.

Si tratta di una scelta di politica criminale cui il legislatore si é indotto nella sua discrezionalità, nella considerazione, per nulla irrazionale, che maggiore, anche sul piano soggettivo, fosse la pericolosità di chi consapevolmente inserisca la sua condotta delittuosa nel contesto dell'attività criminosa di un gran numero di concorrenti. La coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza, ad un'impresa delinquenziale di più alta pericolosità oggettiva e di maggiore allarme sociale, per la quale si era ritenuto opportuno l'aumento della sanzione, é parsa al legislatore incompatibile, non senza ragione, col riconoscimento di una contrastante attenuazione della pena.

Né - esatto che la diversificazione dei ruoli dei concorrenti sia rilevabile proprio nei reati che richiedano una complessa organizzazione. Trattandosi di una situazione obbiettiva riferibile all'opera individuale di ciascuno dei concorrenti, essa é ugualmente rilevabile e distinguibile qualunque sia il numero di essi.

Nemmeno é accoglibile l'argomento secondo cui, nell'esperienza degli ultimi anni, il sequestro di persona a fini estorsivi si sarebbe di fatto configurato come delitto comportante il concorso "necessario" di più di quattro persone. Innanzitutto perché non puo 'essere assunta a titolo di "fatto" una figura delittuosa che il legislatore ha normativamente configurata attraverso l'imprescindibile contestuale condotta di più soggetti quale elemento costitutivo del reato: talché solo impropriamente si parla in tali casi di "concorso necessario", mentre in realtà non si tratta di forme speciali di partecipazione ma bensì di "reati plurisoggettivi", originariamente come tali delineati nella loro essenzialità. E, in secondo luogo, perché non é vero nemmeno sul piano storico che ormai il reato di sequestro di persona a scopo estorsivo si presenti sempre, nella realtà fenomenica, come fatto partecipativo di più di quattro persone. Che purtroppo l'incentivazione a queste manifestazioni delittuose sia venuta, negli ultimi tempi, soprattutto da parte delle cosche mafiose, e che conseguentemente si sia verificato con maggiore frequenza il concorso di un numero di persone superiore a quattro, non esclude né che sul piano teorico resti pur sempre ipotizzabile una minore partecipazione, né che nella realtà essa tuttora si verifichi, come in effetti si é verificata persino ad opera di un unico agente.

Tanto meno, poi, la pretesa irragionevolezza della scelta potrebbe discendere dal fatto che oggi, le pene previste per la fattispecie in parola essendo state notevolmente elevate rispetto all'originaria formulazione, la maggiore pericolosità del singolo concorrente, dipendente dal gran numero dei partecipanti al delitto, sarebbe sufficientemente sanzionata: sì che non vi sarebbe più ragione per negare l'attenuante conseguente alla minima importanza dell'opera prestata.

Intanto va rilevato che l'attenuante, avendo carattere comune ed oggettivo, concerne qualunque reato commesso nel concorso di più persone, e perciò anche quelli che non hanno visto in questi anni aumentate le pene edittali: ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto decidere innanzitutto se intendeva proporre la cancellazione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen. (sia pure limitatamente all'art. 112 n. 1) con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. (come sembrerebbe dalla motivazione, oppure in via generale con riguardo a qualsiasi norma incriminatrice (come apparirebbe dal dispositivo).

Senonché si é già osservato che si tratta di una scelta di politica criminale che non può essere sindacata in questa sede una volta che, senza discriminazioni, venga applicata dal legislatore ogni qualvolta la pericolosità propria di ogni manifestazione delittuosa superi un certo livello di guardia. Oltre tutto se si dovesse seguire il suggerimento del Giudice a quo, sarebbe ben difficile trovare un criterio per non determinare effettive disparità

Esso, infatti, dovrebbe essere fissato dal legislatore dichiarando l'attenuante applicabile quando la pena edittale superi un certo livello (e quale?); ma quando poi il Giudice in concreto, attraverso le diminuzioni dipendenti da altre circostanze attenuanti, avesse a determinare la pena in misura più mite di quanto edittalmente non preveda la fattispecie di reato meno grave, l'autore di quest'ultimo reato, cui l'attenuante dovrebbe essere negata, avvertirebbe come irragionevole la privazione del beneficio proprio nei confronti di chi ha commesso reato più lieve.

E ciò prescindendo dal considerare che, comunque, non potendo certamente la Corte ricorrere a manipolazioni così articolate ed invasive della discrezionalità del legislatore, la questione sarebbe inammissibile in questa sede.

Tutto questo ovviamente non preclude al legislatore di orientarsi - se lo riterrà opportuno - ad altre scelte nell'esercizio dei suoi poteri, così come dimostrano due successivi Disegni di legge, presentati al Senato e mai presi in considerazione. L'uno, risalente ad oltre ventiquattr'anni or sono, presentato il 24 febbraio 1960 dal Governo (Ministro Gonella) sotto il n. 1018, l'altro, d'iniziativa parlamentare, presentato il 14 settembre 1976 sotto il n. 145, con i quali si proponeva di limitare l'inapplicabilità dell'attenuante alle altre ipotesi dell'art. 112 cod. pen.

Ma, in questa sede, la questione sollevata si risolverebbe, in definitiva, nella proposta di valutare la congruenza fra reato e sanzione che appartiene rigorosamente alla politica legislativa. Il solo sindacato consentito alla Corte riguarda l'eventualità - che si verifica non, come si é visto, nella specie - che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da alcuna giustificazione (cfr. sentenze 2 luglio 1968 n. 109; 11 febbraio 1971 n. 22; 7 maggio 1975 n. 119; 2 aprile 1980 n. 50; 8 maggio 1980 n. 72 etc...).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.).

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1984.