Ordinanza n.105 del 1984

 

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ORDINANZA N. 105

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.dl. 20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1977 dal tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di Zappalà Giuseppe ed altro, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 giugno 1977 (ma pervenuta a questa Corte il 10 gennaio 1983) il tribunale per i minorenni di Catania ha deferito la questione di legittimità costituzionale, innanzi a lui sollevata dal Pubblico Ministero, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835;

che in proposito il giudice a quo - premesso che detta norma ha attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minon degli anni diciotto, prevedendo peraltro, al comma secondo, che la disposizione non sia applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiorenni - ha ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma medesima "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato";

che in conseguenza - si rileva nell'ordinanza di rimessione - ne discende "la necessità di due distinti giudizi, affidati a due diversi organi giudiziari, nel caso, in pratica assai frequente, di un minorenne autore di diversi reati fra loro connessi, alcuni dei quali perpetrati da solo e in concorso con minorenni ed altri perpetrati in concorso con maggiorenni". come nella fattispecie all'esame del giudice a quo;

che lo stesso giudice ha, pertanto, ravvisato la non manifesta infondatezza della questione, per disparità di trattamento, nel riflesso che la denunciata norma, nei processi penali con coimputati minorenni e maggiorenni, non consente che il giudice ordinario giudichi il minore (oltre che nell'ipotesi di concorso con maggiorenni nello stesso reato) anche per i reati connessi a quelli per cui vi é coimputazione con maggiorenni, né, per altro verso, consente che il tribunale per i minorenni giudichi il minore (oltre che per i reati connessi a quelli per cui vi é coimputazione con maggiorenni) anche nell'ipotesi in cui egli sia coimputato con maggiorenni per concorso nello stesso reato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 222 del 1983, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9, appunto "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato";

che per effetto della richiamata pronuncia non risulta più sussistere, né sotto l'uno né sotto l'altro dei dedotti profili, la disparità di trattamento posta a base della sollevata questione, della quale va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 13 giugno 1977 dal tribunale per i minorenni di Catania (n. 27 del R.O. 1983), dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato", é stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1984.