Ordinanza n. 75 del 1984

 

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ORDINANZA N. 75

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari) promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1982 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Uguccioni Gherardo, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Uguccioni Gherardo, imputato del reato di cui all'art. 51 ultimo comma D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell'11 novembre 1982 (reg. ord. n. 120 del 1983), sollevava questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, di concessione di amnistia per reati tributari, in riferimento agli artt. 73 e 79 Cost.;

che il Tribunale rilevava che il citato decreto era stato emanato prima che la legge delega (7 agosto 1982 n. 516) fosse divenuta operante e perciò, secondo l'ordinanza, prima che il Presidente della Repubblica fosse investito del relativo potere;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepiva la inammissibilità della questione, perché l'eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe reso di nuovo punibili i fatti considerati nella non impugnata legge di delegazione, e ne deduceva in subordine l'infondatezza.

Considerato che questione strettamente analoga, riguardante il D.P.R. di concessione di amnistia e indulto 18 dicembre 1981 n. 744 e la relativa legge di delega 18 dicembre 1981 n. 743, é stata decisa da questa Corte con sentenza 20 ottobre 1983 n. 321, in cui si é osservato che ai fini dell'efficacia, nei confronti del Presidente della Repubblica, della legge - delega per la concessione di amnistia e indulto é sufficiente la sua promulgazione, occorrendo la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo per renderla efficace erga omnes;

che, in applicazione di tale principio - da riferire soltanto alla materia de qua - indipendentemente da ogni altra considerazione, deve ritenersi che legittimamente il Presidente della Repubblica ha emanato l'atto di clemenza;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.PR. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 73 e 79 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

 

 Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.