ORDINANZA N. 55
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 538, comma secondo, del codice di procedura civile, promossi con quattro ordinanze emesse il 4 agosto 1982 dal pretore di Nizza Monferrato ed iscritte ai nn. 749, 750, 751 e 757 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 81 e 88 del 1983; visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con quattro identiche ordinanze emesse in data 4 agosto 1982 nei procedimenti esecutivi mobiliari promossi rispettivamente dalla S.n.c. A. Funari e C. e dalla ditta Lebuan s.r.l. contro Ameglio Patrizia, dalla ditta Legertex contro Prata Claudio e dalla S.a.s. N.G.F. contro la ditta ICEM di Quercioli Armando, il Pretore di Nizza Monferrato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, Codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. assumendo che la disposizione censurata, in quanto prevede la vendita al secondo incanto senza prezzo base in danno del debitore sottoposto ad espropriazione mobiliare concreterebbe: 1) una disparità di trattamento di fronte al debitore che subisce l'espropriazione immobiliare poiché l'art. 591 cod. proc. civ. prevede che nel caso di vano esperimento della prima asta, la seconda sia fissata ad un prezzo base inferiore solo di un quinto a quello precedente, e, 2) un contrasto con la garanzia costituzionale della proprietà privata consentendo che il debitore veda vanificato il contenuto economico dei suoi beni;
che questa Corte, con la sentenza n. 130/72 ha già dichiarato non fondate identiche questioni sulla basilare considerazione del più ridotto valore dei beni mobili quale giustificazione della diversità di disciplina;
che la possibilità di esistenza di beni mobili di maggior valore degli immobili, prospettata dal Pretore nella ordinanza in esame, é del tutto marginale, mentre la razionalità di una norma va riguardata con riferimento alla normalità delle situazioni verificabili in concreto;
che neppure può valere ad indurre questa Corte a discostarsi dalla precedente decisione il raffronto, pure prospettato al Pretore, fra beni mobili rimasti tali e quelli eventualmente incorporati in un immobile, in quanto, nell'ipotesi di vendita, il bene mobile non viene in considerazione autonomamente ed é ovvio quindi che venga assoggettato alla disciplina dell'immobile cui accede;
che pertanto la ricordata giurisprudenza di questa Corte va confermata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi iscritti ai nn. 749, 750, 751, 757/82 dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma codice procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione con ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.