ORDINANZA N. 32
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 19 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo sui ricorsi proposti da Parodi Ernesto, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 3 novembre 1982,
2) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Cremona contro Persico Alberto ed altro, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con due ordinanze, datate entrambe 19 marzo 1979, la Commissione tributaria di primo grado di Sanremo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, nonché dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui le prime due norme sarebbero state violate, quanto all'ampiezza della delega conferita al legislatore ordinario che avrebbe, con il ricordato art. 44, introdotto un adempimento (l'onere dell'istanza di trattazione del ricorso pendente di fronte alle vecchie Commissioni tributarie a pena di estinzione del procedimento), particolarmente oneroso per una soltanto delle parti in causa in contrasto con i principi di cui ai citati articoli della legge delega, assumendosi così violato l'art. 76 della Costituzione;
che con ordinanza datata 29 aprile 1982, la Commissione tributaria di secondo grado di Cremona ha sollevato anch'essa questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per preteso contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, con particolare riferimento ai casi in cui l'originario ricorrente sia deceduto nelle more del giudizio e in cui la norma de qua opera anche nei giudizi di fronte alla Commissione di secondo grado ed alla Commissione centrale;
che le questioni proposte sono attinenti alle stesse norme o, comunque, alla medesima disciplina e che possono essere pertanto decise con unica ordinanza:
considerato che le medesime questioni sono già state affrontate da questa Corte e, in più occasioni, sono state dichiarate infondate e poi manifestamente infondate;
che, in particolare, il profilo attinente alla prospettata incostituzionalità degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 44 del D.P.R. n. 636 del 1972, per preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione, é stato esaminato e dichiarato infondato, con riferimento all'art. 44, con la sentenza n. 243 del 1982 e con riferimento agli artt. 10 e 15 della legge n. 825 del 1971, dichiarato manifestamente infondato con l'ordinanza n. 85 del 1980 e, successivamente, con la sentenza n. 210 del 1983; e che la prospettata violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione da parte dell'art. 44 del D.P.R. n. 636 del 1972 é stata, in relazione agli specifici profili riproposti alla Corte, dichiarata insussistente più volte, da ultimo con la sentenza n. 243 del 1982, già ricordata;
che le ordinanze non contengono argomenti nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la surricordata giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle due ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Sanremo (nn. 584 e 585 del 1982) di cui in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dall'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Cremona (n. 711/1982), di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.