SENTENZA N. 30
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto) e art. 25, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promossi con ordinanze emesse il 26 maggio, 14 maggio, 23 aprile, 5 aprile (n. 2) e 12 maggio 1982 (n. 2) dalla Corte di cassazione nei procedimenti sui ricorsi proposti da Fraschini Edoardo, Redaelli Riccardo, Gilardoni Luigi, Maggi Rodolfo, Severgnini Arnaldo, Rusconi Camillo e Colombo Giuseppe, iscritte ai nn. 721, 906, 907, 908, 909, 910 e 911 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74, 114, 135, 149 e 163 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore avv. Oronzo Reale.
Ritenuto in fatto
Con sette ordinanze emesse rispettivamente in data 26 maggio 1982 (reg. ord. n. 721/1982), 14 maggio 1982 (reg. ord. n. 906/1982), 23 aprile 1982 (reg. ord. n. 907/1982), 5 aprile 1982 (reg. ord. n. 908 e 91/1982), 12 maggio 1982 (reg. ord. n. 909 e 910/1982), la Corte di cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
Al riguardo, si osserva che la materia della tutela delle acque dall'inquinamento non sarebbe specificamente compresa tra quelle elencate nel ricordato art. 117, e che inoltre sarebbe dubbio che la potestà legislativa regionale al riguardo possa configurarsi per titolo derivante da profili di connessione della materia de qua con altre, per le quali invece la norma costituzionale sopramenzionata attribuisce alle regioni tale potestà; si sostiene ancora che una siffatta potestà legislativa regionale non potrebbe ricavarsi dal principio di evoluzione dell'ordinamento, per effetto della normativa statale, attuata in sede di trasferimento di funzioni amministrative alle regioni nella materia di loro competenza legislativa concorrente, ex art. 118 della Costituzione.
Con altra ordinanza, emessa in data 5 aprile 1982 (reg. ord. n. 911/1982), la stessa Corte di cassazione, oltre la questione relativa all'art. 14 della citata legge regionale della Lombardia, che viene prospettata in termini coincidenti con quelli posti a base delle sei ordinanze sopraindicate, solleva altresì questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
Viene prospettato al riguardo il dubbio interpretativo che tale norma pone, osservando che o si ritiene che ai lini della configurabilità del reato di cui all'art. 25 della legge n. 319 del 1976 debba essere presa in considerazione la sola condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in vigore della citata legge statale; ovvero si ritiene che il termine di adeguamento ai limiti di cui alla tabella c della legge regionale, la cui inosservanza integrerebbe il reato de quo, decorra dal settembre 1974; nel primo caso si avrebbe violazione dell'art. 27 della Costituzione, mentre nella seconda ipotesi risulterebbe leso l'art. 25 della Costituzione.
Non si é avuta costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le sette ordinanze di cui in narrativa riguardano le stesse norme o, comunque, la medesima disciplina; esse possono pertanto essere decise con unica sentenza.
2. - La questione relativa alla prospettata incostituzionalità dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della Costituzione, é stata recentemente esaminata dalla Corte con la sentenza n. 225 del 1983 e dichiarata infondata, con riferimento ai medesimi profili oggi sottoposti al suo esame. Poiché nelle ordinanze di rimessione, peraltro antecedenti alla ricordata sentenza, la Corte di cassazione non adduce argomenti nuovi o diversi a sostegno della prospettata incostituzionalità, la questione stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata.
3. - La questione attinente all'art. 25 della legge statale n. 319 del 1976 e, segnatamente, al dubbio interpretativo che la citata disposizione porrebbe, pure affrontata da questa Corte nella sentenza n. 225 del 1983, deve, in armonia con la recente giurisprudenza di questa Corte, ribadita dalla citata sentenza, essere dichiarata inammissibile.
Infatti, nella specie vengono identificate due possibili e diverse interpretazioni della norma de qua, che pongono due diverse questioni di legittimità costituzionale; ora, non é consentito ai giudici a quo di ipotizzare, collocandole sul medesimo piano, interpretazioni alternative delle norme e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con la Costituzione.
Diversamente opinando, verrebbe tra l'altro meno la possibilità di verificare la rilevanza della questione, constatabile attraverso la precisa indicazione della norma impugnata nella accezione che si ritiene applicabile nel giudizio a quo. La questione pertanto, come prospettata, é inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata, con riferimento all'art. 117 della Costituzione, con le ordinanze della Corte di cassazione (nn. 721, 906, 907, 908, 909, 910 e 911 del reg. ord. 1982) di cui in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza (n. 911 del reg. ord. 1982) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.