ORDINANZA N. 16
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle persone incaricate di pubblico servizio), 1, 2 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1981 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Pignatelli Roberto, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96 del 7 aprile 1982;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1981 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Cane Giovanni, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen., 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (dovendosi ritenere mero errore materiale l'indicazione dell'art. 2 del R.D.L. n. 375 del 1936, fatta nel dispositivo dell'ordinanza, in contrasto con quanto si evince dalla motivazione), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;
Ritenuto che i giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica decisione, in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche, afferenti all'asserita diversità di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra i dipendenti delle banche pubbliche e private;
Considerato che questioni analoghe sono state ritenute inammissibili con la sentenza n. 205 del 1983, giacché sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo a questa Corte scelte che competono invece alla discrezionalità del legislatore;
Ritenuto che non vi sono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., 1 e 25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.