ORDINANZA N. 359
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, capoverso n. 4, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Tutela della fauna) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 (n. 4 ordinanze) ed il 14 dicembre 1981 dal tribunale di Ravenna, rispettivamente iscritte ai nn. 77 a 81 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23 giugno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 4 comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi.
Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 331/1983, in relazione ad analoghe questioni sollevate dallo stesso Tribunale, ha già disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), nella inflizione della pena e in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive, rendano opportuno il riesame della questione.
Visti gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.