Ordinanza n. 331 del 1983

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ORDINANZA N. 331

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI

          Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) promossi con ordinanza 28 dicembre 1979 e con due ordinanze 6 luglio 1981 emesse dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti penali a carico di Fogli Daniele ed altri, di Battaglia Mauro e di Mordenti Amerigo, ordinanze rispettivamente iscritte al n. 114 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 649 e 650 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 1980 e n. 12 del 1982;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi.

Considerato che la Corte costituzionale , in relazione alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto (tra le altre, ord. nn. 154,99,96/83) di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena anche nella specie e al limite di applicare sanzioni sostitutive renda opportuno il riesame della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l7 novembre 1983

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 17 novembre 1983.