Ordinanza n. 357 del 1983

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ORDINANZA N. 357

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme L e 17, per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti Gaudioso ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui condizionano alla concessione di licenza edilizia l'attività di cava, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Considerato che analoga questione, relativa alla previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 7/1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 250/1982 e 92/1983;

che l'ordinanza del Pretore di Alatri non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.