ORDINANZA N. 357
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme L e 17, per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti Gaudioso ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26 maggio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui condizionano alla concessione di licenza edilizia l'attività di cava, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Considerato che analoga questione, relativa alla previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 7/1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 250/1982 e 92/1983;
che l'ordinanza del Pretore di Alatri non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.