Ordinanza n. 353 del 1983

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ORDINANZA N. 353

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 (trattamento giuridico ed economico ed inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975 n. 33 dalle società Stefer e Romana per le ferrovie del nord), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Segneri Sisto e le Società STEFER e A.CO.TRA.L iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di una causa di lavoro vertente tra Segneri Sisto, da una parte, e la società di trasporto Stefer nonché l'Acotral dall'altra, il Pretore di Roma con ordinanza 7 aprile 1982 (in G.U. n. 303 del 1982; reg. ord. n. 519 del 1982) sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79, il quale prevede che il trattamento giuridico ed economico e l'inquadramento del personale già dipendente da imprese di trasporto private ed attualmente utilizzato dalle società Stefer e Romana per le ferrovie del nord venga definito mediante provvedimenti regionali, ad esito di trattative sindacali da condurre sulla base di precedenti accordi (del 26 luglio 1973 e del 27 marzo 1975) e in conformità di precedenti norme regionali (artt. 2, terzo comma, l. 20 marzo 1973 n. 10 e 6, secondo comma, l. 22 aprile 1975 n. 33);

che il Pretore sollevava le questioni con riferimento agli artt. 3, 39 e 117 Cost., perché, a suo avviso, la norma impugnata prevede che l'inquadramento dei singoli lavoratori avvenga attraverso la contrattazione sindacale, così incidendosi su interessi individuali anzi che su interessi di categoria (i soli affidati dall'art. 39 Cost. alla tutela sindacale), sia perché la potestà legislativa regionale, di cui all'art. 117 Cost., non può estendersi ai rapporti di diritto privato, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Considerato che le questioni sono state già decise con la sentenza 23 marzo 1983 n. 69, che le ha dichiarate non fondate;

che nella detta sentenza la Corte ha osservato, quanto all'art. 39 Cost., che l'intervento delle associazioni sindacali é diretto soltanto, secondo il testuale disposto della legge impugnata, al compimento di "trattative" con le società affidatarie, senza il conferimento di alcun potere dispositivo o deliberativo alle associazioni stesse;

che, quanto all'art. 117 Cost., la Corte ha rilevato come la norma impugnata si inserisca, quale parte integrante e necessaria, in un complesso normativo regionale diretto al riordinamento dei servizi automobilistici di interesse locale e perciò sicuramente rientrante nella previsione della disposizione costituzionale ultimamente citata;

che pertanto le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3,39 e 117 Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 e già dichiarate infondate con sentenza di questa Corte 23 marzo 1983 n. 69.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1983.