ORDINANZA N. 348
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), e 207, comma primo, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi nelle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1981 dal pretore di Bologna, nel procedimento di esecuzione civile promosso dalla Esattoria II.DD. di Bologna contro la S.p.A. CIA ed altro, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con l’ ordinanza e nel procedimento citati in epigrafe, il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 primo comma d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e 207 comma primo d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 ritenendoli incompatibili cogli artt. 3,24 e 113 Cost.,
che, per quanto si riferisce al preteso contrasto cogli artt. 24 e 113 Cost., il Pretore si limita a rifarsi "alle ragioni esposte dal proponente", senza peraltro riportarle e, per quanto concerne l'asserita incompatibilità con l’ art. 3 Cost., il Pretore espone la questione ma nulla dice in tema di rilevanza, né é dato in alcun modo d'intendere, nemmeno aliunde, in che consistesse il caso di specie.
Considerato che, per tal modo, mentre addirittura s'ignorano i termini della questione proposta in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., non é possibile esprimere alcun giudizio sulla rilevanza in ordine alla parte concernente l'asserito contrasto coll'art. 3 Cost.: e ciò anche a prescindere dal fatto che - com'é stato rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri - la questione, in relazione a tutti gli stessi parametri, é stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 12 giugno 1973 n. 85.
che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal Pretore di Bologna, con l’ ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3,24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.