ORDINANZA N. 343
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e 64 bis della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22 (esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Komianc Giuseppe ed altro e il Comune di Mossa iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 1977;
visto l'atto di costituzione di Komianc Giuseppe ed altro;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che, con ordinanza n. 39 del 1976, la Corte dispose la restituzione degli atti al Tribunale di Gorizia perché motivasse sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 22 marzo 1973, tenuto conto che non risultava se nella fattispecie sussistessero, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, i requisiti dell'art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, e altresì se vi fosse stata prefissione di termini per lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori;
che il Tribunale di Gorizia, con ordinanza 10 marzo 1977, ha di nuovo sollevato questione di costituzionalità dell'art. 64 bis ovvero dell'art. 61 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, nella parte in cui disgiuntamente o concorrentemente statuiscono che il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per contrasto con l'art. 5, n. 11, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia);
considerato che le questioni poste in ordine ai due artt. 64 bis e 61 non sono alternative, data la particolare struttura dell'art. 64 bis che rende del tutto subordinata la contestazione dell'art. 61;
che la questione é ammissibile perché il provvedimento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia relativo all'occupazione di urgenza si colloca e si giustifica nell'ambito di un procedimento espropriativo di pubblica utilità;
nel merito, che al tempo della sollevata questione di costituzionalità, così numerose erano nella legislazione statale vigente le disposizioni di legge che escludevano la dichiarazione esplicita di pubblica utilità, considerandola implicita in altro atto amministrativo, quale il decreto di approvazione dell'opera pubblica, da far ritenere inesistente il principio fondamentale invocato dall'ordinanza;
che in seguito si é addirittura affermato nell'ordinamento italiano il principio opposto (art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1);
che, comunque, equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione dei progetti di campi sportivi (di che trattavasi nella fattispecie: art. 1 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302 modif. con l. 2 aprile 1968, n. 526);
che, pertanto, deve all'evidenza escludersi un contrasto tra l'art. 64 bis (e, a fortiori, dell'art. 61) con l'art. 5 n. 11 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 bis e dell'art. 61 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 5, n. 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.