ORDINANZA N. 39
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 bis della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22 (esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare), come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1973 dal tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Komjanc Giuseppe e Afra e il comune di Mossa, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 13 giugno 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti;
udito l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 5, n. 11, dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la questione di costituzionalità dell'art. 64 bis della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla legge della stessa Regione 14 agosto 1969, n. 29, per cui "il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, quando tali effetti già non si siano verificati ai sensi dell'art. 61 o in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali".
Considerato che la difesa della Regione, nelle sue deduzioni, afferma che nel decreto del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 1971, n. 1794, in relazione al quale é sorta la questione di legittimità costituzionale, "é precisato che il progetto generale di massima ed il progetto esecutivo dell'impianto polisportivo (ammesso al contributo regionale) furono ritualmente sottoposti all'esame del comitato tecnico provinciale di Gorizia (organo tecnico di controllo della Regione) e conseguirono una valutazione favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 della citata l.r. 18 ottobre 1967, n. 22, modificata con l.r. 14 agosto 1969, n. 29";
che peraltro dagli atti di causa pervenuti a questa Corte non risulta se nella fattispecie sussistano, agli effetti della dichiarazione implicita di pubblica utilità, i requisiti dello art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis della ricordata legge regionale;
che inoltre non risulta se siavi stata prefissione di termini per lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori;
che pertanto si rende necessario ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo, perché motivi in merito alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto gli indicati profili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.