Ordinanza n. 333 del 1983

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ORDINANZA N. 333

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI

          Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Renzi Dario ed altri e l'American Express Company iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1982;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (Reg. ord. n. 818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dette norme stabiliscono la nullità di diritto delle clausole contrattuali che dispongono il computo degli effetti delle variazioni del costo della vita (o di altra forma di indicizzazione) su qualsiasi elemento della retribuzione, per preteso contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio a quo, della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene riferimenti di sorta alla fattispecie concreta, sicché non sarebbe nemmeno possibile desumere da essa l'eventuale rilevanza;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 212 del 1982, nn. 22 e 140 del 1983), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 novembre 1983.