ORDINANZA N. 333
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Renzi Dario ed altri e l'American Express Company iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1982;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (Reg. ord. n. 818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dette norme stabiliscono la nullità di diritto delle clausole contrattuali che dispongono il computo degli effetti delle variazioni del costo della vita (o di altra forma di indicizzazione) su qualsiasi elemento della retribuzione, per preteso contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio a quo, della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene riferimenti di sorta alla fattispecie concreta, sicché non sarebbe nemmeno possibile desumere da essa l'eventuale rilevanza;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 212 del 1982, nn. 22 e 140 del 1983), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1983.