Ordinanza n. 323 del 1983

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ORDINANZA N. 323

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) e degli artt. 1, 9 e 13 della stessa legge e 57 cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica) promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo 1982 dal Tribunale de L'Aquila, il 17 maggio 1982 dal Tribunale di Napoli, il 24 marzo e il 29 aprile 1982 dal Tribunale di Monza e l'11 maggio 1982 dal Tribunale di Rieti, rispettivamente iscritte ai nn. 493, 494, 667, 738 e 838 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982 e nn. 60, 81 e 108 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1.1. - Con due ordinanze - emesse la prima il 24 marzo 1982 (comunicata il 22 aprile e notificata il 9 luglio dello stesso anno; pubblicata nella G.U. n. 60 del 2 marzo 1983 e iscritta al n. 667 R.O. 1982) nel procedimento contro Pisanò Giorgio e Rebora Gianguglielmo imputati del reato di cui agli artt. 110, 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 per avere offeso, mediante attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Lauricella Salvatore, e la seconda il 29 aprile 1982 (comunicata il 13 maggio e notificata il 23 settembre dello stesso anno; pubblicata nella G.U. n. 81 del 23 marzo 1983 e iscritta al n. 738 R.O. 1982) nel procedimento contro Magno Carlo Maria e Belluardo Carmelo, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 per avere il primo, come autore degli articoli di stampa, e il secondo, come ispiratore e informatore, offeso la reputazione di Tusa Vincenzo, contro Crispo Mario imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 57, 595 comma primo c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del mensile "Sicilia Tempo", omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione dei delitti di cui al capo precedente, contro Giglio Mario, imputato del delitto di cui agli artt. 570, 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, per avere omesso di esercitare, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "L'Espresso", sul contenuto di questo il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione in danno di Tusa Vincenzo, contro Gregoretti Carlo, imputato del delitto di cui agli artt. 81 comma primo, 57 c.p. per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "Tempo" del 1 agosto 1976, omesso di esercitare sul contenuto di questo il controllo necessario ad impedire la commissione del delitto di diffamazione contro Tusa Vincenzo e Cutoni Aldina e del delitto di cui all'art. 9 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "Tempo" numero immediatamente successivo a quello dinanzi indicato, omesso di ottemperare all'obbligo di pubblicarvi la rettifica e le dichiarazioni fattegli pervenire da Tusa Vincenzo e da Cutoni Aldina, contro De Bonis Antonio e Belluardo Carmelo, imputati del delitto di cui agli artt. 81 comma primo, 110, 595 comma primo c.p. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, in concorso fra loro, il De Bonis quale autore dell'articolo apparso sul settimanale "Tempo" del 1 agosto 1976 e il Belluardo quale ispiratore e informatore offeso la reputazione di Tusa Vincenzo, contro Culicchia Antonio, imputato del delitto di cui all'art. 57 c.p. per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del periodico "Nuovi Orizzonti" del settembre 1976, omesso di esercitare sul contenuto di un articolo comparso sul periodico il controllo necessario ad impedire il delitto di diffamazione in danno di Tusa Vincenzo - il Tribunale di Monza ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. limitandosi, nella ordinanza 24 marzo 1982, a richiamare, senza riprodurli, i motivi esposti nelle ordinanze 29 ottobre 1980 del Tribunale di Roma e 28 gennaio 1982 dello stesso Tribunale e, nella ordinanza 29 aprile 1982, le ordinanze 28 gennaio e 24 marzo 1982 del Tribunale medesimo.

2.1. - Hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 a) il Tribunale de L'Aquila con ordinanza emessa sotto la data del 30 marzo 1982 (poi comunicata il 19 aprile e notificata il 7 giugno dello stesso 1982, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 493 R.O. 1982) nel procedimento contro Viglietta Franco e altri ventidue, imputati di diffamazione aggravata (artt. 110, 112 n. 1, 595, 61 n. 10 c.p., 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47) per avere, in concorso tra loro, approvato e fatto trasmettere all'agenzia giornalistica ANSA un comunicato della sezione di Roma di "Magistratura Democratica", poi pubblicato in diversi quotidiani, in cui era offesa, con l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Vitalone Claudio, b) il Tribunale di Napoli con ordinanza emessa sotto la data del 17 maggio 1982 (poi notificata il successivo 28 e comunicata il 1 giugno 1982, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 494 R.O. 1982) nel procedimento contro D'Asaro Franz Armando, imputato del reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Secolo d'Italia", omesso il dovuto controllo, Salomone Franco, imputato del reato di cui agli artt. 51 e 595 c.p., per avere offeso la reputazione di sette magistrati (Dragotto Gaetano e altri sei), poi pubblicato su "Il Tempo" di Roma due articoli, Letta Gianni, imputato del delitto di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, nella sua qualità di direttore responsabile de "Il Tempo", omesso di esercitare il necessario controllo, c) il Tribunale di Rieti, con ordinanza emessa sotto la data dell'11 maggio 1982 (poi comunicata il 30 giugno e notificata il 1 luglio successivo, pubblicata nella G.U. n. 108 del 20 aprile 1983 e iscritta al n. 838 R.O. 1982) nel procedimento contro Ciofi Degli Atti Paolo Emilio, imputato del reato di cui agli artt. 595 commi primo, secondo e terzo, 81 cpv. c.p. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere offeso la reputazione di Cirillo Vincenzo e Cirillo Luigi predisponendo o facendo predisporre, in qualità di segretario della Federazione romana del PCI, un volantino, stampato presso la Tipolito Fiori di Poggio Mirteto e diffuso in Roma e altrove verso la fine del maggio 1979, anche ai fini della pubblicazione sugli organi di informazione.

2.2. - All'argomento comune dell'ingiustificabilità del più grave trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa rispetto all'identico reato commesso col mezzo radiotelevisivo il Tribunale di Napoli ha aggiunto due rilievi: la esistenza della Commissione parlamentare non persuade a ritenere meno pericoloso il mezzo radiotelevisivo perché la Commissione non opera nei confronti delle emittenti private né implica una censura preventiva; i mezzi di registrazione (o videoregistrazione) oggi esistenti escludono la maggiore labilità della "informazione parlata". Dal canto suo il Tribunale di Rieti pone in rilievo che la diffamazione (pur aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato), commessa col mezzo radiotelevisivo, rientra nella competenza del Pretore e fruisce del beneficio di cui all'art. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744.

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - La trattazione dei cinque incidenti é stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 25 maggio 1983 rinviata all'adunanza del 29 settembre 1983, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che: 5. - Gli argomenti, addotti dai Tribunali di Napoli e di Rieti (supra 2.2.), non incidono sul nucleo centrale della motivazione della sentenza 168/1982, il quale si sostanzia nel rapporto istituito da un lato tra i commi primo e terzo dell'art. 595 c.p. e dall'altro lato tra la diffamazione col mezzo della stampa e la diffamazione tramite qualsiasi altro mezzo di pubblicità, che si risolve nella proposizione, qui ribadita per la terza volta, che "la specialità impressa agli schemi delineati nel comma terzo dell'art. 595 non consente di ravvisare negli altri mezzi di pubblicità il genus rispetto al quale la disciplina della stampa si profili come (in maggior grado) speciale".

Più particolarmente.

Dalla esistenza della Commissione parlamentare quale controllo idoneo a rendere ad avviso del Tribunale di Napoli meno pericoloso il mezzo radiotelevisivo ebbe ad argomentare, nelle tredici ordinanze su cui é stata resa la sent. 168/1982, il Tribunale di Roma, ma la Corte non ne ha ricavato alcun elemento di convinzione nella ripetuta sentenza e nelle successive ordinanze 213/1982 e 53/1983.

Alla riproduzione dei messaggi radiofonici e televisivi su cui si é soffermato il Tribunale di Napoli ha la Corte negato forza persuasiva a favore della fondatezza della questione nell'ord. 213/1982 (2.2.).

Nuovo é l'argomento che - in una con l'attribuzione al pretore della competenza a conoscere della diffamazione mediante stampa - ha il Tribunale di Rieti desunto dall'art. 1 c) d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) riflettente i reati previsti dall'art. 57 c.p., commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981 dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione, ma la duplice circostanza che l'amnistia non sia estesa all'autore e che sia concessa al direttore o al vicedirettore responsabile sol se sia noto l'autore vieta d'inferirne la constatazione - sul piano normativo - della minore pericolosità del mezzo radiotelevisivo, seppure non si vuole, come si deve, ancora una volta ribadire che la reiterata questione di costituzionalità é da dirsi manifestamente infondata sulla base delle argomentazioni intrecciate intorno al primo e al terzo comma dell'art. 595 c.p. e al loro rapporto con le leggi 47/1948 e 103/1975.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i Cinque procedimenti,

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità a) dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) con le ordinanze 30 marzo 1982 del Tribunale de L'Aquila (n. 493 RO. 1982), e 11 maggio 1982 del Tribunale di Rieti (n. 838 R.O. 1982) e 17 maggio 1982 del Tribunale di Napoli (n. 494 RO. 1982) e b) degli artt. 1, 9, 13 l. 47/1948 e 57 c.p. con ordinanze 24 marzo 1982 e 29 aprile 1982 del Tribunale di Monza (nn. 657,667 RO. 1982), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 20 ottobre 1983.