ORDINANZA N. 316
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Negroni Pietro iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1978.
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 29 marzo 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n.319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione: adducendo che "il particolare regime instaurato per i titolari di scarichi preesistenti" sarebbe ingiustificatamente più favorevole di quello previsto per coloro che aprano o comunque effettuino scarichi nuovi;
e che nel presente giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che nella specie - come risulta con chiarezza dalla stessa ordinanza di rimessione - era in corso un procedimento penale a carico del titolare di un insediamento produttivo, imputato di un condotta puntualmente prevista e sanzionata dagli artt. 21, secondo comma, e 25 della legge n. 319 del 1976 (cioè dell'omessa adozione delle "misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento"); sicché non sono affatto rilevanti le impugnative dell'art. 21, per non aver comminato nessuna sanzione a carico di chi abbia continuato l'immissione di scarichi senza avere domandato l'autorizzazione di cui all'art. 15, e dell'art. 25, primo comma, per non avere imposto l'immediato allineamento degli scarichi preesistenti ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;
considerato, d'altronde, che l'ipotizzato annullamento degli artt. 21 e 25 si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente inammissibile, come la Corte stessa ha già precisato nella sentenza n. 226 del presente anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dal Pretore di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1983.