Ordinanza n. 316 del 1983

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ORDINANZA N. 316

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Negroni Pietro iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 29 marzo 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n.319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione: adducendo che "il particolare regime instaurato per i titolari di scarichi preesistenti" sarebbe ingiustificatamente più favorevole di quello previsto per coloro che aprano o comunque effettuino scarichi nuovi;

e che nel presente giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato che nella specie - come risulta con chiarezza dalla stessa ordinanza di rimessione - era in corso un procedimento penale a carico del titolare di un insediamento produttivo, imputato di un condotta puntualmente prevista e sanzionata dagli artt. 21, secondo comma, e 25 della legge n. 319 del 1976 (cioè dell'omessa adozione delle "misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento"); sicché non sono affatto rilevanti le impugnative dell'art. 21, per non aver comminato nessuna sanzione a carico di chi abbia continuato l'immissione di scarichi senza avere domandato l'autorizzazione di cui all'art. 15, e dell'art. 25, primo comma, per non avere imposto l'immediato allineamento degli scarichi preesistenti ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

considerato, d'altronde, che l'ipotizzato annullamento degli artt. 21 e 25 si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale: richiesta manifestamente inammissibile, come la Corte stessa ha già precisato nella sentenza n. 226 del presente anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dal Pretore di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1983.