ORDINANZA N. 198
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Schembri Antonio e l'Esattoria consorziale delle imposte dirette di Genova e il Comune di Genova iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con ordinanza in data 17 marzo 1976, il pretore di Voltri ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui le norme suddette non consentono all'autorità giudiziaria ordinaria di ordinare la sospensione dell'esecuzione esattoriale.
Considerato che questa Corte, con riferimento agli artt. 208 e 209 del d.P.R. n. 645 del 1958, ha dichiarato infondata analoga questione con la sentenza n. 87 del 1962 e poi ha ribadito tale orientamento con l'ordinanza n. 29 del 1963, con cui é stata dichiarata la manifesta infondatezza della stessa questione, mentre, più di recente, tale avviso é stato, sia pure indirettamente, confermato con la sentenza n. 63 del 1982;
che i ricordati artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel sostituire i citati artt. 208 e 209, hanno riprodotto la medesima disciplina relativamente al problema in questione;
che non vengono addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare il ricordato orientamento giurisprudenziale;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1983.