Ordinanza n. 29 del 1963
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ORDINANZA N. 29

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con quattro ordinanze emesse il 29 gennaio 1962 dal Pretore di Matera in altrettanti procedimenti civili rispettivamente promossi da Santeramo Maria, Quarto Francesco, Dragone Luigi e Olivieri Emanuele contro le Esattorie delle imposte di Matera e di Pomarico e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 41, 42, 43 e 44 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso dei giudizi indicati in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte, soltanto nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 41, si é costituito il Servizio contributi unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 hanno concluso perché la questione sia respinta, mentre negli altri giudizi non c'é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma del citato art. 209;

che con ordinanza n. 27 in pari data la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma di detto articolo in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione la questione non é proposta sotto profili o in termini diversi;

che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.