ORDINANZA N. 185
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge della Regione Emilia - Romagna 8 marzo 1976, n. 10 (vincoli di inedificabilità) promossi dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia - Romagna con cinque ordinanze emesse il 9 novembre 1977 e con due ordinanze emesse il 25 marzo 1977, rispettivamente iscritte ai nn. 325, 326, 327, 328, 329, 473 e 474 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 175 e 230 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Nadotti Emilio e di Bocchi Priamo e Pietro e gli atti di intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR dell'Emilia- Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 - recante, tra l'altro, norme provvisorie in materia urbanistica - in quanto detta disposizione, stabilendo che i vincoli urbanistici (di cui al primo comma) sono efficaci anche se previsti in programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, prende in considerazione e disciplina situazioni giuridiche verificatesi anteriormente alla data suddetta, con ciò contravvenendo al principio generale della legislazione statale di irretroattività delle norme giuridiche.
Considerato che peraltro la suddetta disposizione, già impugnata per gli stessi motivi dal medesimo TAR con una precedente ordinanza, é stata da questa Corte dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 91 del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Emilia - Romagna 8 marzo 1976, n. 10 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 91 del 1982 - sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia- Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1983.