ORDINANZA N. 175
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 dalla Corte dei Conti - sez. III giur.le sul ricorso proposto da Marangolo Olga Margherita, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;
udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1978 la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost., dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui prescrive che, ai fini della concessione della pensione di riversibilità alla vedova, il matrimonio contratto dal pensionato dopo il compimento del 65 anno di età debba essere durato almeno due anni.
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 3 del 1975 ha già dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale della normativa del tutto identica previgente al T.U. n. 1092 del 1973, contenuta nell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni a carico dello Stato") modificato dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252;
che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a discostarsi da tale decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 36 Cost., con il quale sono compatibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, limiti alla reversibilità della pensione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1983.