ORDINANZA N. 115
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen. (Sospensione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 dal Tribunale di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Hosp Franz, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - in un procedimento penale a carico di Franz Hosp, tuttora detenuto per un diverso fatto nella Repubblica federale di Germania, essendone stata negata la richiesta estradizione - con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., "poiché la detenzione all'estero non é compresa fra le cause di sospensione della prescrizione: donde un diverso trattamento dell'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei cui confronti si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato detenuto all'estero, per cui sussista legittimo impedimento alla comparizione in udienza, a seguito della sentenza n. 212/1974 di questa Corte, e che non consenta la celebrazione del giudizio in sua assenza";
e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso della non fondatezza.
Considerato che la proposta questione, contrariamente a quanto assume il Tribunale di Bolzano, non presenta un'attuale rilevanza ai fini del procedimento a quo, dal momento che la "giuridica inammissibilità del giudizio contro l'imputato" non discende dalla norma impugnata, bensì da una norma diversa, cui l'ordinanza in esame non rivolge alcuna censura; che, infatti, una volta preso atto che l'imputato é detenuto all'estero, il Tribunale é comunque tenuto - in una specie come quella in esame - a fare applicazione dell'art. 497 cod. proc. pen. (come dichiarato parzialmente illegittimo dalla citata sentenza n. 212 del 1974), sospendendo o rinviando anche d'ufficio il dibattimento in corso; che, dunque, l'impugnativa si dimostra astratta ed ipotetica, avendo per presupposto la mera eventualità che, nel frattempo, si determini l'estinzione del reato ascritto all'imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1983.