ORDINANZA N. 265
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220 (Limiti entro i quali é ammessa la sospensione condizionale della pena) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Autenzio Carolina, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Roma, nel processo penale a carico di Autenzio Carolina, con ord. 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 u.c., cod. pen., così come modificato dall'art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui non consente che, fermi restando i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche più di due volte;
che non c'è stata costituzione della parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione é stata già negativamente decisa da questa Corte con sent. 18 luglio 1980, n. 133
- dove é stato rilevato che il legislatore "ha sviluppato con coerenza una disciplina che, più favorevole nei confronti del condannato, é comunque fondata sulla prognosi di ravvedimento: prognosi che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria". Ché anzi (ha osservato la stessa sentenza) un diverso trattamento, anziché favorire il ravvedimento potrebbe piuttosto disincentivarlo,