ORDINANZA N. 248
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 71, commi primo e quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo e l'8 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei procedimenti penali a carico di Mocci Oliviero e di Tadei Marco ed altri, iscritte ai nn. 341 e 429 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 20 ottobre 1982;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia
Ritenuto che i Tribunali di Cagliari e di Sassari hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui punisce o comunque prevede le stesse pene per il detentore attuale di un quantitativo non modico di sostanze stupefacenti a fine di uso personale e per il detentore dello stesso quantitativo ad uso di spaccio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che identica questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170 del 1982
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