Ordinanza n. 236 del 1982
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ORDINANZA N. 236

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma primo, prima ipotesi, c.p.m.p. (Insubordinazione con ingiuria o minaccia contro superiore ufficiale) promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino, nel procedimento penale a carico di Orlando Antonio, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Orlando Antonio, imputato di insubordinazione continuata con minaccia nei confronti di superiori ufficiali, il Tribunale militare territoriale di Torino ha impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione é già stata decisa con la sentenza n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. limitatamente alla parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe e già decisa da questa Corte con la su indicata sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1982.