Ordinanza n. 193 del 1982
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ORDINANZA N. 193

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, e 189, primo comma, c.p.m.p. (Insubordinazione), promossi con le ordinanze emesse dai tribunali militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona il 23 settembre 1981, di Padova l'11 settembre 1981, di Torino l'11 dicembre 1981 e di Padova l'11 e il 25 novembre, il 18 settembre e il 18 e il 25 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 725, 726, 737 e 842 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 119, 160, 162, 219, 255 e 256 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 68, 122, 199, 227, 234 e 241 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che i Tribunali militari territoriali di Torino, di Verona e di Padova hanno impugnato, con le dieci ordinanze indicate in epigrafe, gli artt. 186, ultimo comma, prima e seconda ipotesi (reati di insubordinazione con lesione lieve, o con atti violenti di gravità inferiore, contro un superiore ufficiale e contro un superiore non ufficiale), e 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che le questioni sono già state decise con la sentenza n. 103 del presente anno, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, c.p.m.p., quest'ultimo limitatamente alla parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questioni sollevate dai Tribunali militari territoriali di Torino, Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe, e già decise da questa Corte con la su indicata sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1982.