ORDINANZA N. 193
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, e 189, primo comma, c.p.m.p. (Insubordinazione), promossi con le ordinanze emesse dai tribunali militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona il 23 settembre 1981, di Padova l'11 settembre 1981, di Torino l'11 dicembre 1981 e di Padova l'11 e il 25 novembre, il 18 settembre e il 18 e il 25 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 725, 726, 737 e 842 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 119, 160, 162, 219, 255 e 256 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 68, 122, 199, 227, 234 e 241 del 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che i Tribunali militari territoriali di Torino, di Verona e di Padova hanno impugnato, con le dieci ordinanze indicate in epigrafe, gli artt. 186, ultimo comma, prima e seconda ipotesi (reati di insubordinazione con lesione lieve, o con atti violenti di gravità inferiore, contro un superiore ufficiale e contro un superiore non ufficiale), e 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che le questioni sono già state decise con la sentenza n. 103 del presente anno, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, c.p.m.p., quest'ultimo limitatamente alla parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questioni sollevate dai Tribunali militari territoriali di Torino, Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe, e già decise da questa Corte con la su indicata sentenza n. 103 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1982.