Sentenza n. 178 del 1982
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SENTENZA N. 178

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Antonino DE STEFANO

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1975 dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento civile vertente tra Arangino Ugo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976. Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

 Con atto per notaio Vacca, registrato a Cagliari il 27 luglio 1964, si effettuava la compravendita di un terreno tra tali Demurtas e tal De Bievre M. Antonia, rappresentata, ai fini dell'atto, dall'avv. Ugo Arangino. L'Ufficio del Registro di Cagliari, nel liquidare le imposte di registro e trascrizione relative, ne ingiungeva il pagamento a tutte le parti contraenti, tra cui il procuratore ad acta dell'acquirente De Bievre, avv. Arangino, atteso che la compratrice, che aveva invocato in un primo tempo i benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, vi aveva poi rinunciato. Costui proponeva opposizione giudiziaria avverso tale ingiunzione, sostenendo la sua estraneità al rapporto tributario per essere egli intervenuto solo quale procuratore della compratrice ed eccependo la incostituzionalità dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, interpretato nel senso della estensione della responsabilità di imposta anche ai procuratori delle parti contraenti, per preteso contrasto con il principio della capacità contributiva ex art. 53, comma primo, della Costituzione. Con ordinanza datata 7 febbraio 1975 (n. 237 del reg. ord. 1976, il tribunale di Cagliari dichiarava non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità sollevato dall'avv. Arangino; osservava all'uopo che l'interpretazione della norma impugnata non poteva essere diversa da quella, più volte ribadita dalla Corte di cassazione, secondo cui la responsabilità tributaria deve essere estesa anche a coloro che intervengono all'atto quali rappresentanti volontari delle parti contraenti. Tanto premesso, rilevava che la norma di cui al ricordato art. 93 apparirebbe in contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, atteso che il rappresentante non sarebbe portatore di un interesse economico proprio, sicché, sotto il profilo della razionalità, dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto tributario relativo al rappresentato. Non si aveva costituzione di parti; l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Amministrazione finanziaria, spiegava intervento, ma tardivamente. Con nota in data 18 aprile 1978, l'Intendenza di Finanza di Cagliari ha reso noto alla Corte che l'altra parte contraente nell'atto de quo ha provveduto a soddisfare il credito erariale fin dal 24 giugno 1974.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il tribunale di Cagliari, interpretando l'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 conformemente alla interpretazione della Cassazione, secondo la quale per "parte contraente ", quindi tenuta solidalmente all'obbligazione tributaria, deve intendersi chiunque intervenga alla stipulazione dell'atto al quale la tassazione si riferisce, dubita, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, della costituzionalità della norma, nella parte in cui attribuisce la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario a chi abbia partecipato all'atto in veste di rappresentante di uno dei contraenti. 2. - Deve innanzitutto dichiararsi, a termini dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la inammissibilità della costituzione dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, la nota ricordata in narrativa con la quale l'Intendenza di Finanza di Cagliari ha comunicato alla Corte la sopravvenuta soddisfazione del debito di imposta da parte del venditore del terreno al cui trasferimento la tassazione si riferisce, non provenendo da soggetto ritualmente costituito nel giudizio costituzionale, non può essere presa in considerazione né spiegare alcun effetto nel giudizio medesimo. 3. - La questione non é fondata. Come si é già ricordato, la giurisprudenza della Cassazione (ancorché non esente da critiche in dottrina) é ferma nel senso che l'obbligazione tributaria derivante dalla partecipazione ad un atto soggetto ad imposta di registro grava solidalmente, in virtù dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, su tutte le parti a qualsiasi titolo intervenute nell'atto cui la tassazione si riferisce, le quali, ancorché non soggette al rapporto giuridico che con l'atto viene costituito, assumono la veste di responsabili di imposta. Il tribunale di Cagliari dubita che la nomina, così interpretata, violi l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto chi interviene nell'atto nomine alieno, non essendo portatore di un interesse economico proprio, non rivela una propria capacità contributiva. E crede di trovare fondamento al suo dubbio nella giurisprudenza della Corte. Ma in contrario si deve rilevare che la Corte ha avuto occasione di dichiarare "che l'art. 53 della Costituzione incide sul complesso del sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi" (sentenza n. 30 del 1964); e che, comunque, in materia di imposte indirette, il collegamento con la capacità contributiva "non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva" (sentenza n. 120 del 1972). Vero é che - come ricorda il giudice a quo in questa sentenza, con la quale la Corte escluse che il procuratore legale sia tenuto al pagamento della imposta di registro relativa alle convenzioni da una qualunque delle parti dedotte in giudizio, nonché al pagamento delle "tasse giudiziarie", la Corte osservò che la imposizione a carico dei soggetti non direttamente partecipi dell'atto deve pur sempre essere legittimata da rapporti giuridico - economici intercorrenti tra i soggetti. Senonché il rapporto fra il rappresentante e il rappresentato nella stipula di un atto soggetto all'imposta di registro esiste, é volontario e per giunta si presume non gratuito (art. 1709 c.c.). Colui che volontariamente interviene nell'atto cui la imposta si riferisce partecipa all'attività negoziale e pertanto la legge tributaria lo chiama a rispondere solidalmente del pagamento dell'imposta, così come chiama tutti i soggetti indicati nell'art. 80 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, a cominciare dai notai. Nello stesso senso dispone l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Il rilievo, col quale il giudice a quo ritiene di confortare il suo dubbio di costituzionalità, che il procuratore possa dover intervenire alla conclusione del contratto in rappresentanza di persone lontane (nella specie all'estero), aggiunge un elemento di più per legittimare la facoltà, accordata all'Amministrazione finanziaria, di chiedere il pagamento dell'imposta di registro al procuratore, senza la quale il recupero del tributo dovuto potrebbe presentare ostacoli difficilmente sormontabili, con pregiudizio dei fini di primario interesse pubblico che l'Amministrazione finanziaria persegue.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) sollevata, in relazione all'art. 53 della Costituzione, dal tribunale di Cagliari con l'ordinanza 7 febbraio 1975 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

 

Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1982.