ORDINANZA N. 157
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146, secondo comma cod. civ. (Allontanamento dalla residenza familiare) promossi con le ordinanze emesse il 27 aprile e il 25 maggio 1978 dal Pretore di Nardò e il 29 gennaio 1979 dal Pretore di Venafro, rispettivamente iscritte ai nn. 434 e 475 del registro ordinanze 1978 e al n. 278 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanze 27 aprile 1978 e 25 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, c.p., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi;
che il Pretore di Venafro, con ordinanza 29 gennaio 1979 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, c.p. e 146, secondo comma, c.c., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui all'art. 146 C.C. (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili);
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in epigrafe, é entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, c.p., precedentemente perseguibile d'ufficio;
Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario (v. ordinanza di questa Corte n. 129 del 1982) che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa, e che, quindi, occorre disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1982.