ORDINANZA N. 189
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi secondo e terzo, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal Pretore di Agrigento, nel procedimento civile vertente tra La Monica Salvatore e l'INAM, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 il Pretore di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della Costituzione;
che in tale ordinanza si assume che il divieto imposto dal suddetto art. 6, così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi stessi comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato D.L. n. 261, salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto a norma della legge n. 336 del 1970, comporterebbero una violazione dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13 (inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il lavoro);
considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già ritenuto non fondata la questione in riferimento agli artt. 4 e 13 della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori luogo, poiché la normativa impugnata non incide sulla libertà personale, quale é garantita dall'art. 3, mentre l'art. 4 non vieta al legislatore di emanare norme che, come quella impugnata, regolano l'esercizio di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di cautele che tutelano altre esigenze sociali;
che nessun argomento nuovo é stato addotto nell'ordinanza di rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione, il quale contiene una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate nell'art. 4, in relazione al quale la questione é stata già dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"). così come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Dott. Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1982.