Sentenza n. 71 del 1982
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SENTENZA N. 71

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 30 dicembre 1980 dal Consiglio regionale della Campania, recante "Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 16 gennaio 1981, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avv. Francesco D'Onofrio per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 16 e depositato il 26 gennaio 1981, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Campania il 23 aprile e riapprovata il 30 dicembre 1980, recante "Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta": con cui tali aziende sono classificate in categorie contraddistinte dal numero di stelle - da uno a cinque - sulla base di determinati requisiti, indicati in apposite tabelle allegate alla legge medesima.

Detta disciplina contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, ledendo l'esigenza di omogeneità su tutto il territorio nazionale - dei criteri di classificazione delle aziende alberghiere, già posti dalle leggi dello Stato (r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, e 5 settembre 1938, n. 1729), e violando pertanto il limite dei principi fondamentali stabiliti in materia di turismo ed industria alberghiera.

2. - La Regione Campania, costituitasi il 20 febbraio 1981, al di là del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte" (ma invocando la sospensione disposta dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), contesta in toto il fondamento del ricorso.

In particolare, "l'assoluta indeterminatezza" dei rilievi mossi dallo Stato non consentirebbe di procedere a puntuali confutazioni dell'asserita violazione dei principi della legislazione statale; e dimostrerebbe invece - al di là della forma "la volontà dello Stato di impedire l'esercizio delle potestà legislative regionali in attesa di una propria disciplina in materia di classificazione alberghiera".

 

Considerato in diritto

 

1. - Va anzitutto precisato che la Regione Campania si é costituita fuori termine, anche a voler tenere conto della sospensione disposta dall'art. 4 del d.l. n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del medesimo anno.

Vero é che l'art. 4, primo e secondo comma, del predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, ha previsto la sospensione - fino al 31 gennaio 1981 - di tutti i termini processuali, "a favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle regioni Basilicata e Campania. Ma il quarto comma dell'articolo stesso aggiunge che "la sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981"; mentre i venti giorni dal deposito del ricorso, fissati nell'art. 23, ultimo comma, delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte", venivano a scadere al di là di tale periodo, dal momento che il deposito é stato effettuato come già si é chiarito in narrativa - il 26 gennaio 1981.

2. - Nel merito, la questione può dirsi in sostanza già risolta dalla Corte - secondo l'avviso concordemente espresso dalle parti nella pubblica udienza - mediante la sentenza n. 70 del 1981.

Quella decisione ha infatti dichiarato non fondate le impugnative della legge della Regione Puglia riapprovata il 26 aprile 1979, in tema di "disciplina della classificazione alberghiera", della legge della Regione Piemonte riapprovata il 10 ottobre 1979, in tema di "classificazione delle aziende alberghiere", e della legge della Regione Umbria riapprovata il 4 febbraio 1980, in tema di "disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta", promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al primo comma dell'art. 117 Cost.. Rispetto al caso in esame, identiche erano le censure allora formulate dal Governo ed analoghi i contenuti normativi degli atti impugnati (con particolare riguardo alla predetta legge umbra): sicché, per le stesse ragioni allora addotte, anche il presente ricorso deve essere respinto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Campania il 30 dicembre 1980, recante "Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta", promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1982.