ORDINANZA N. 49
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1980 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e la S.p.a. SIETTE, iscritta al n. 890 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 4 marzo 1981;
2) ordinanza emessa il 13 giugno 1980 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Iuspa Francesco Paolo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 29 luglio 1981;
3) ordinanza emessa il 15 aprile 1981 dal Pretore di Nuoro nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Lara Sergio ed altro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981;
4) ordinanza emessa il 12 novembre 1980 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Carnevali Fortunato, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della società SIETTE.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sugli infortuni del lavoro) nella parte in cui:
1) assoggetta necessariamente l'imprenditore agli effetti civilistici della sentenza penale emessa nei confronti di un suo dipendente, ove lo stesso datore di lavoro non sia stato posto in grado di intervenire nel relativo procedimento come responsabile civile;
2) preclude il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato ove non vi sia stata sentenza penale di condanna, pur non avendo partecipato l'INAIL al relativo procedimento.
Considerato che le medesime questioni sono state già decise da questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti impugnate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti impugnate, con sentenza n. 102 del 1981 - sollevate dai Pretori di Bari, Avellino e Nuoro e dal Tribunale di La Spezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.