ORDINANZA N. 48
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma primo, punto A, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1981 dal Pretore di Macerata nel procedimento civile vertente tra Clori Danilo e l'INAIL, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza del Pretore di Macerata indicata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.
Considerato che la medesima questione é stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione della ordinanza di rimessione con sentenza n. 64 del 2 aprile 1981, depositata in cancelleria il 15 aprile successivo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte impugnata, e con le ordinanze nn. 124 e 157, rispettivamente del 23 giugno e del 15 luglio 1981, che hanno conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 64 del 1981 sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.