ORDINANZA N. 124
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Malattie professionali - grado minimo di inabilità permanente), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dal Tribunale di L'Aquila, nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Di Stefano Carmine, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 1980.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 4 giugno 1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come invece previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.
Considerato che la medesima questione è stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 64 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.