ORDINANZA N. 47
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1979 dal Giudice tutelare di lvrea, sull'istanza proposta da Alongi Enrico nell'interesse di Orlando Santina, iscritta al n. 1012 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di lvrea, con ordinanza emessa il 16 novembre 1979, quale Giudice tutelare investito della richiesta di autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, presentata da una gestante minore degli anni 18, ai sensi dell'art. 12, legge 22 maggio 1978, n. 194, denuncia tale disposizione di legge come lesiva dell'art. 30 Cost.: si assume invero nell'ordinanza di rinvio che - potendo la gestante ottenere il provvedimento che l'autorizza a decidere l'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà del minore - ne risulta lesa la sfera dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti ai genitori in virtù del suddetto precetto;
che il giudice a quo censura altresì gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, della citata legge n. 194, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.;
considerato che la questione prospettata con riguardo all'art. 12 per asserita violazione dell'art. 30 Cost. é stata già dichiarata infondata con sentenza n. 109/81, nei sensi della relativa motivazione, e che la Corte non ravvisa ragioni per dover modificare la propria giurisprudenza;
considerato che, quanto all'incidente di costituzionalità promosso per le altre disposizioni della legge n. 194, il Pretore di Ivrea si é limitato ad un inconferente richiamo delle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari con riguardo al disegno della legge in esame: nelle quali si dibatte il disposto dell'art. 12, ma non vengono per alcun verso considerati i problemi di legittimità costituzionale connessi con le rimanenti norme censurate; il che comunque non basta a soddisfare l'onere dell'indagine delibatoria che al giudice a quo é demandata in ordine alla rilevanza delle questioni proposte in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 30 Cost.;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.