Ordinanza n. 45 del 1982
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ORDINANZA N. 45

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, lett. a, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1978 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Felice ed altri, iscritta al n. 959 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 5 ottobre 1978 nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Felice ed altri, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, 8, ultimo comma, 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., deducendo che dette norme - concernenti il trattamento penale degli aborti infratrimestrali, commessi prima dell'entrata in vigore della attuale normativa - vulnerano gli invocati precetti costituzionali, posti, si assume, a tutela del diritto alla vita del concepito;

che analogo vizio di illegittimità é prospettato nell'ordinanza di rimessione con riguardo al disposto dell'art. 6, lettera al richiamato dall'art. 22 in relazione alla non punibilità dei fatti progressi, posti in essere dopo il novantesimo giorno di gestazione: affermando il giudice a quo a questo riguardo che la liceità penale dell'aborto, nella fase ultratrimestrale della gravidanza, viene subordinata all'accertata sussistenza di un periodo configurato dal legislatore come grave per la vita della madre, ma non anche come altrimenti inevitabile, laddove ciò sarebbe richiesto dai precetti costituzionali che si assumono lesi, e dalle prescrizioni della sentenza n. 27/1975 di questa Corte;

che - sotto altro angolo visuale, diverso da quello testé indicato - il giudice a quo censura poi l'art. 22 in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza. Si assume invero che il fatto progresso, al quale il legislatore attribuisce perdurante rilevanza penale (sempre che non risulti accertata la sussistenza delle condizioni di non punibilità stabilite, secondo lo stadio della gestazione, nell'art. 4 ovvero art. 6), debba essere escluso dall'ambito applicativo dell'art. 19, che sanziona penalmente le infrazioni della presente legge, e rimanga così soggetto al più severo trattamento dettato dall'art. 546 del c.p. per il reato di aborto di donna consenziente: denunciandosi come ingiustificata la detta disparità di disciplina dei fatti pregressi rispetto a quelli attuali;

ritenuto altresì che il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce l'irrilevanza delle censure concernenti gli artt. 5 e 8, ultimo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, eccependo l'inapplicabilità di tali disposizioni nel caso di specie, e l'infondatezza delle questioni di legittimità che investono le altre norme censurate;

considerato che la questione, in quanto concerne gli artt. 5 e 8, ultimo comma, della legge n. 194, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato (cfr. sentenza n. 108/1981);

che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, nonché dell'art. 4 della legge, ivi richiamato, sono state in altro giudizio dichiarate inammissibili, in quanto l'esame di esse é precluso dal principio di legalità consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., comportando un'eventuale pronuncia di fondatezza l'estensione al fatto progresso infratrimestrale del distinto ed autonomo regime previsto per l'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni di gestazione, e così l'insorgenza di una regola incriminatrice nuova, la cui produzione é riservata al legislatore;

che identica ratio decidendi impone di ritenere parimenti inammissibile la questione prospettata nel presente caso in relazione ai fatti progressi ultratrimestrali: invero, la statuizione dell'art. 6, lett. a, viene denunciata dal giudice a quo solamente in quanto il legislatore definisce come grave, ma non anche come altrimenti inevitabile, il pericolo per la vita della madre, la cui sussistenza va accertata prima che il fatto pregresso risulti non punibile: per modo che - dove, anche qui, fosse ritenuta la fondatezza della questione - la pronuncia della Corte implicherebbe necessariamente la modifica (e l'ampliamento) della fattispecie delittuosa, laddove proprio tale risultato resta necessariamente precluso dal precetto dell'art. 25, secondo comma, Cost.;

che la questione proposta per denunciare il contrasto tra l'art. 22, terzo comma, e l'art. 3, primo comma, Cost. é inammissibile alla stregua dei criteri adottati dalla Corte in analoghi casi (cfr. sentenza n. 108/1981), avendo il giudice a quo trascurato di delibarne e motivarne la rilevanza come esige il vigente ordinamento;

che la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalle soluzioni in precedenza adottate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, 8, ultimo comma, 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.