ORDINANZA N. 44
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma terzo e quarto, 8, u.c., e 22, comma terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme sull'interruzione volontaria della gravidanza e per la tutela sociale della maternità"), in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., deducendo che l'apposito regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale, dettato nella norma censurata con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, vulnera i precetti costituzionali, dai quali si assume sia sotto vario riguardo tutelato il diritto alla vita del concepito: con l'ulteriore risultato di disattendere le prescrizioni circa la liceità penale dell'aborto, che sarebbero contenute nella sentenza n. 27/75 di questa Corte;
considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981 dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della norma censurata, sotto gli stessi profili che vengono in considerazione nel presente giudizio: un'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe invero l'estensione a caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto, nel contesto dell'art. 22, terzo comma, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, e così, in definitiva, l'insorgenza di una regola incriminatrice nuova, la cui produzione in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost., é invece riservata al legislatore;
che la Corte non ravvisa ragioni per modificare la propria giurisprudenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.