Sentenza n.192 del 1981
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SENTENZA N. 192

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. (Responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1975 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Boggiano Pico Augusto e Bagnarello Mino ed altri, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il proprietario di un autoveicolo condotto da una terza persona e coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale un passeggero trasportato a titolo di cortesia riportava lesioni personali, tratto in giudizio da quest'ultimo per sentirsi condannare al risarcimento del danno in solido con il conducente, eccepì la propria carenza di legittimazione passiva affermando che la presunzione sancita dall'art. 2054, primo e secondo comma c.c. a carico del conducente per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie e, col terzo comma dello stesso articolo estesa a carico del proprietario in via solidale salvo la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, non sarebbe stata operante nel caso del trasporto di cortesia in conformità alla costante giurisprudenza della Cassazione al riguardo.

Con ordinanza del 31 aprile 1975 il Tribunale, dando atto di quanto sopra e precisando che; nella specie, sarebbero comunque emersi elementi di colpa a carico del conducente del veicolo che trasportava l'attore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., nella parte in cui esclude appunto che il trasportato per cortesia, il quale riporta danni in conseguenza di un incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo che lo trasportava, possa promuovere azione di risarcimento del danno contro il proprietario del veicolo "anche quando sia stata riconosciuta la colpa del guidatore".

Tale limitazione, secondo il giudice a quo, contrasterebbe col principio di eguaglianza, poiché istituirebbe una irrazionale disparità di trattamento fra i danneggiati che godrebbero del trattamento di favore previsto dalla norma impugnata, ed i danneggiati trasportati a titolo di cortesia, esclusi dal detto beneficio.

Nella elaborata ordinanza di rinvio il giudice a quo ricorda che la denunziata differenziazione di trattamento sarebbe stata accolta in sede di interpretazione della norma impugnata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ed osserva che la giustificazione addotta a spiegazione di tale indirizzo non sarebbe razionale.

Secondo la Corte di Cassazione, invero, il terzo trasportato a titolo di cortesia andrebbe escluso dal beneficio in quanto egli si troverebbe nella particolare situazione di poter valutare preventivamente il rischio cui si espone con l'usufruire del passaggio a differenza dei terzi estranei, coinvolti invece senza alcuna loro partecipazione. Tale considerazione, afferma il Tribunale, potrebbe fornire una accettabile spiegazione per il caso in cui la responsabilità del conducente venga riferita alla presunzione di cui al primo e secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. ma non giustificherebbe l'esclusione dell'operatività della norma anche nel caso in cui venga espressamente accertata la colpa del conducente. In tale ipotesi, infatti, la responsabilità del conducente sussisterebbe in forza del principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., e non già in base alla norma speciale attributiva di rischio di cui all'art. 2054 cod. civ., per cui non si potrebbe più operare giustificatamente una distinzione fra danneggiati nel senso accolto dalla giurisprudenza.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1975, n. 281.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura dello Stato si oppone alla censura affermando che le disposizioni di cui all'art. 2054 cod. civ. sono dettate a maggior tutela di coloro che sono completamente estranei all'uso del veicolo, stante la maggior difficoltà per essi di dimostrare la colpa del conducente, e non riguardano quindi le persone trasportate, che possono preventivamente valutare il rischio cui si espongono e sono già sufficientemente tutelate, nei casi di trasporto contrattuale, dalle relative norme specifiche (art. 1681 cod. civ.), e, nel caso di trasporto di cortesia, dalle comuni norme che regolano le responsabilità per fatto illecito.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, le posizioni poste a raffronto sarebbero del tutto diverse e sarebbero razionalmente disciplinate in modo diverso, senza che al riguardo possa avere alcuna incidenza l'eventuale accertamento della responsabilità del conducente.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 2054, terzo comma, cod. civ., interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la presunzione di responsabilità ivi sancita a carico del proprietario di un autoveicolo per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo stesso non è operante a favore del terzo trasportato a titolo di cortesia anche quando risulti dimostrata la colpa del conducente, induca una irragionevole discriminazione a danno di detta categoria di danneggiati, rispetto a tutti gli altri utenti della strada garantiti invece dalla presunzione stessa.

Il dubbio è stato sollevato sostanzialmente in base alla considerazione che, quando appunto sia accertata la colpa del conducente, non sarebbe ragionevole operare una distinzione fra categorie di danneggiati, giacché la responsabilità in tal caso non verrebbe dichiarata in forza di una norma speciale attributiva di un rischio, quale appunto quella di cui all'art. 2054 cod civ., ma in virtù del principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che tutti i danneggiati avrebbero diritto di ottenere il risarcimento alle stesse condizioni perchè si troverebbero tutti nella stessa situazione giuridica.

2. - Giova premettere, che, come la dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente riconosciuto, la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. in materia di circolazione dei veicoli è intesa ad offrire una particolare garanzia a favore dei terzi danneggiati che rimangono estranei alla circolazione del veicolo e che, come tali, non sono in condizioni di prevedere ed evitare il danno. L'operatività di tale particolare garanzia è stata invece esclusa per quanto riguarda i terzi trasportati a qualsiasi titolo, ivi compreso il trasporto di cortesia, in quanto costoro hanno modo, usando la ordinaria diligenza, di prevedere ed evitare il danno e, comunque, sanno che richiedendo o accettando il trasporto, possono andare incontro ai pericoli e danni derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale sono trasportati, ed affrontano quindi scientemente i rischi del trasporto (Corte cost. sent. n. 55/75). E la Corte, con la stessa sentenza, ha già avuto occasione di affermare, conseguentemente, che, "non versando i terzi e le persone trasportate nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati", non è irrazionale che le dette rispettive posizioni vengano considerate non uguali e differentemente disciplinate quanto al regime del risarcimento del danno.

3. - Comunque, a parte le considerazioni ora riferite, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, e facendo riferimento al particolare profilo della pretesa irrazionalità della differenziazione dei trattamenti nel caso di riconosciuta colpevolezza del conducente, deve osservarsi che, come la giurisprudenza non ha mancato di porre in evidenza, la norma censurata non è scindibile nel suo aspetto formale ed in quello sostanziale essendo concepita unitariamente, come è dimostrato dalla stretta relazione intercorrente tra le disposizioni ivi contenute, tutte indissolubilmente connesse alla statuizione fondamentale concernente la presunzione di responsabilità del conducente, di cui le altre disposizioni costituiscono evidenti articolazioni. Non è pertanto lecito ritenere che quando la responsabilità del conducente risulti accertata in concreto, indipendentemente dalla presunzione, il proprietario dei veicolo possa essere chiamato a rispondere ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 cod. civ., che appunto costituisce estensione ed articolazione del principio presuntivo posto col primo comma.

L'inapplicabilità della presunzione importa, cioè, quella dell'intera norma, postulando il ritorno al regime normale di cui all'art. 2043 cod. civ. anche per quanto riguarda la responsabilità del proprietario. Questi, pertanto, potrebbe, nel caso, essere chiamato a rispondere solo ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. (responsabilità dei genitori, tutori, etc.) o dell'art. 2049 cod. civ. (responsabilità dei padroni e dei committenti).

4. - Con ciò viene ovviamente meno la possibilità stessa di porre il dedotto problema di legittimità costituzionale e la relativa questione deve pertanto, anche sotto questo profilo, essere dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., sollevata con ordinanza del Tribunale di Genova del 21 aprile 1975 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

 Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1981.