ORDINANZA N. 170
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Boschi Graziano ed altri e l'ENEL, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.
Visti l'atto di costituzione dell'ENEL e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 30 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;
che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione; che è intervenuto altresì il convenuto Ente nazionale per l'energia elettrica, sostenendo invece l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio; che l'Ente nazionale per l'energia elettrica ha richiesto, per altro, che la Corte decida la questione in pubblica udienza, data la novità dei profili evidenziati dal giudice a quo, rispetto a quelli già esaminati dalla Corte stessa nelle sentenze n. 35 e n. 40 del 1980.
Considerato che non ricorre il caso di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte; e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle norme anzidette, la causa va rinviata alla pubblica udienza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.