Ordinanza n.169 del 1981
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ORDINANZA N. 169

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e degli artt. 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tnbunali amministrativi regionali), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1979 (n. 6 ordinanze) ed il 22 marzo 1979 (n. 2 ordinanze) dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, iscritte ai nn. 841, 842, 843, 844 e 845 del registro ordinanze 1979, ai nn. 104, 105, e 106 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 29 e 118 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione della FIDEP-CGIL;

udito nella camera di Consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le ordinanze sollevano questione di costituzionalità dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, degli artt. 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto non estenderebbero, con riferimento ai rapporti di impiego con enti pubblici, lo strumento di garanzia del sindacato contro comportamenti antisindacali del datore di lavoro previsto dall'art. 28 della menzionata legge n. 300 del 1970, con ciò violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione; violando anche l'art. 25, primo comma, della Costituzione, ove si ritenesse applicabile detto art. 28 anche nei confronti di enti pubblici, per il rischio di giudicati contraddittori che ne deriverebbero, stante la giurisdizione esclusiva del TAR in materia di impiego pubblico;

considerato che le sentenze n. 118 del 7 maggio 1976 e n. 68 del 29 aprile 1980 di questa Corte hanno deciso nel senso del rigetto questioni relative agli artt. 28 e 37 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 non in tutto assimilabili alle presenti;

che dunque non ricorre il caso previsto dall'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che pertanto le cause debbono essere rinviate alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, delle menzionate norme integrative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.