Sentenza n.137 del 1981
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SENTENZA N. 137

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1977 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli, nel procedimento penale a carico di Avagliano Vincenzo, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1977 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1978.

Udito nel la camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto in fatto

A seguito di rapporto di P.G. del 29 maggio 1977, il Procuratore della Repubblica di Napoli procedeva nei confronti di Avagliano Vincenzo per il delitto di cui all'art. 337 c.p., in quanto costui, mentre era ricoverato presso l'ospedale S. Gennaro dei Poveri di Napoli (proveniente dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa) aveva replicato con minacce all'invito del carabiniere che lo piantonava a rientrare nella stanza a lui assegnata.

Nel predetto rapporto l'Avagliano era qualificato "detenuto" non ostante che ne venisse riportata l'affermazione di essere pazzo e di provenire dal manicomio di Aversa.

Nominato un difensore di ufficio all'imputato, il Procuratore della Repubblica espletava l'interrogatorio per delegazione ed appurava poi, tramite la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, che egli era stato ivi internato dal 29 novembre 1976 a seguito di proscioglimento per totale infermità di mente dal delitto di tentato omicidio e che inoltre per altro reato (?)" era "stata applicata dal magistrato (?) di Firenze la norma di cui all'art. 88 c.p.p.".

Nella nota della direzione sanitaria dell'ospedale psichiatrico giudiziario si dava certo che l'Avagliano: "dal lato clinico, presenta, fisicamente, disturbi ideativi con dissociazioni del pensiero, idee persecutorie e di riferimento. Inoltre va incontro, per stimoli minimi a reazioni esplosive con crisi clastiche che lo rendono pericoloso per sè e per gli altri. Nei periodi intervallari è torpido, poco comunicativo, con tendenza all'autismo".

Dal verbale di interrogatorio dell'imputato, assunto il 23 luglio 1977, risultava lo squilibrio dell'Avagliano, tanto che, al termine di esso, l'Ufficio aveva ritenuto di dare atto che egli aveva "dimostrato evidenti segni di squilibrio e di sconnessione nel modo di parlare e di rispondere".

Sulla base di queste risultanze il P.M. formulava richiesta di proscioglimento dell'Avagliano in quanto persona non imputabile per vizio totale di mente, con ordine di ricovero in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni. Il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, rilevando che la suddetta attività istruttoria non era stata preceduta da comunicazione giudiziaria al tutore (peraltro non identificato) dell'incapace, sollevava, con ordinanza del 9 novembre 1977, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

In punto di rilevanza, il G.I. osservava che, essendo la comunicazione giudiziaria presupposto di validità degli atti d'istruzione, dalla risoluzione di detta questione dipende la valutazione circa la validità dell'interrogatorio dell'imputato - espletato senza la comunicazione giudiziaria al suo legale rappresentante - a sua volta condizionante la possibilità di emettere valida sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 376 c.p.p.

Richiamando poi la sentenza n. 99/1975 con cui questa Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p. - per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.- nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata, nell'ipotesi di procedimento contro imputato minorenne, anche all'esercente la patria potestà o la tutela sullo stesso, il G.I. osservava "che la questione de qua non è dissimile da quella risolta con la citata sentenza, riguardando anch'essa una estensione dell'obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria, imposta da una condizione d'incapacità dell'imputato". La carenza di disciplina concernente l'infermo di mente costituisce, secondo il giudice a quo, una menomazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto questo "come la stessa Corte costituzionale ha sottolineato" "si articola in due momenti essenziali: la difesa tecnica, cui attende il difensore, e l'autodifesa, intesa come effettività di contraddittorio tra accusa e difesa e concretatesi nella possibilità per l'imputato di allegare, sin dal primo momento del procedimento, ogni mezzo di prova che ritenga utile alla dimostrazione della propria innocenza".

Ora - osserva ancora il G.I. di Napoli - "la funzione della comunicazione giudiziaria è proprio quella di consentire all'indiziato o all'imputato di preparare per tempo la propria difesa, raccogliendo e vagliando le prove atte a controbbattere le deduzioni dell'accusa. Essa vale ad istituire il contraddittorio sin dall'inizio del procedimento, in modo che l'imputato possa prendervi parte attiva, sia provvedendo alla propria difesa tecnica, sia agendo perchè siano rilevati dall'autorità procedente tutti gli elementi che egli ritenga favorevoli alla sua posizione. Una simile attività implica nel soggetto la pienezza delle capacità psichiche, in modo che possa rendersi conto in toto dell'importanza e della gravità degli atti processuali e delle conseguenze che da essi e dal processo nel suo insieme possono scaturire; richiede inoltre la capacità di vagliare gli elementi di discolpa che si deducono, poiché solo in tal modo la difesa potrà proficuamente svolgersi.

Deve riconoscersi che, come il minore, anche il folle non possiede un simile grado di capacità e non può, quindi, idoneamente provvedere da solo alla propria autodifesa.

Non basta a supplire questa deficienza la presenza del difensore, posto che - come la Corte costituzionale ha posto in luce - compito precipuo di questi non è che la difesa tecnica, mentre solo l'imputato ha la disponibilità in ordine alla ricerca, alla valutazione ed alla allegazione delle prove (autodifesa)".

Di qui, ad avviso del giudice a quo, la necessità che, per una piena applicazione del diritto di difesa nei procedimenti contro imputato infermo di mente, l'esistenza del processo venga a conoscenza del tutore, "il quale potrà con la sua attività personale supplire all'incapacità difensiva del folle, integrando l'autodifesa del prevenuto".

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 22 febbraio 1978.

Non essendovi stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte è stata convocata in Camera di consiglio.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale - con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 304 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata, nella ipotesi di procedimento penale contro imputato infermo di mente, anche a chi esercita su di lui la tutela".

2. - Va subito avvertito che dagli atti del processo a quo non risulta essere stata previamente dichiarata l'interdizione dell'imputato, e che gli sia stato nominato un tutore, mentre è appena il caso di accennare che non si verte in una ipotesi di interdizione legale, conseguente, in quanto pena accessoria, ad una condanna (art. 32 del codice penale); ipotesi nella quale sarebbe spettato al pubblico ministero promuovere i provvedimenti necessari (art. 587 del codice di procedura penale).

Pertanto, la questione sollevata dal giudice a quo, qualora la si intendesse nei termini letterali in cui è formulata nel dispositivo della ordinanza di rimessione - senza tenere il debito conto della motivazione - dovrebbe dichiararsi irrilevante e perciò inammissibile. Infatti, la sentenza di questa Corte che giudicasse doveroso l'invio della comunicazione giudiziaria al tutore dell'imputato o dell'indiziato infermo di mente, dichiarando l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 304 del codice di procedura penale, non potrebbe spiegare effetto nel giudizio a quo: in una fattispecie concreta, cioè, nella quale all'imputato che non risulta interdetto non è stato nominato un tutore.

3. - Vero è, peraltro, che il giudice a quo lamenta la "carenza di disciplina concernente l'infermo di mente" e ciò nel momento in cui, di fronte all'accertata incapacità naturale di un imputato, è chiamato sì a proscioglierlo, in quanto non imputabile, dal reato ascrittogli, ma contestualmente è tenuto ad applicargli la misura di sicurezza dell'internamento in manicomio giudiziario per il periodo minimo legislativamente determinato.

In questa situazione il giudice avverte lo stato di abbandono dell'infermo di mente e vorrebbe porvi rimedio.

La questione di sostanza che viene in tal modo proposta, non differisce, dunque, da quella che formò oggetto del giudizio concluso con la sentenza n. 186 del 1973 di questa Corte, nel senso che il vero thema decidendum concerne "l'interposizione di uno speciale rappresentante legale nell'atto di nomina del difensore e/o nella ricezione degli atti notificandi all'imputato che si assume essere infermo di mente", e cioè la necessità o meno di una eterointegrazione o di una surrogazione delle capacità dell'imputato infermo di mente ai fini dell'effettivo esercizio del diritto inviolabile di difesa sotto il duplice profilo della difesa tecnica (mediante la consapevole scelta di un difensore di fiducia o la consapevole rinuncia alla sua nomina) e dell'autodifesa, personalmente svolta.

Neppure vista in questa prospettiva la questione può, però, dirsi ammissibile.

4. - L'art. 304 del codice di procedura penale, nel testo vigente (art. 3 della legge 13 dicembre 1972, n. 773) configura la comunicazione giudiziaria come strumento per consentire all'imputato o all'indiziato di reato di apprestare la propria difesa sin dal primo atto preistruttorio o dal primo atto dell'istruzione, sia quest'ultima condotta con il rito formale ovvero sommario. La comunicazione giudiziaria, perciò, è intesa a garantire il diritto inviolabile di difesa di questi soggetti e di essi soltanto, consentendo loro di nominare un proprio difensore e di svolgere tutte le attività di autodifesa che esprimono la loro personale partecipazione al processo penale.

Alla stregua di tali concetti, questa Corte, con la già citata sentenza 186 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 304 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. nel corso di procedimenti penali a carico di imputati che si assumevano infermi di mente. Ha affermato allora la Corte che la garanzia costituzionale del diritto inviolabile alla autodifesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost. e la unanimemente ritenuta coincidenza nel sistema positivo tra la capacità di essere imputato e la capacità di agire, salve le eccezioni specificatamente previste dalla legge (artt. 155, commi terzo e quarto c.p.; 192, comma secondo e 193, comma primo, c.p.p.) escludono la possibilità di impedire all'imputato, "per effetto di interposizione rappresentativa" di partecipare personalmente all'accertamento critico della verità nel processo. Quanto agli "inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una responsabile valutazione da parte dell'imputato non pienamente capace di intendere e di volere delle conseguenze del suo comportamento processuale" la Corte ha ravvisato un "congruo rimedio" nell'attività del difensore, tempestivamente nominato, e nella capacità dell'organo giudiziario di vagliare criticamente la fondatezza delle dichiarazioni dell'imputato.

Questa medesima Corte, peraltro, con la successiva sentenza n. 99 del 1975, ha ritenuto la illegittimità costituzionale dell'articolo del codice processuale penale ora nuovamente in esame "nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di procedimento penale a carico di imputato minore degli anni diciotto sia inviata anche all'esercente la patria potestà o tutela su di lui". Ciò perchè "il diritto di difesa" nel duplice aspetto della difesa tecnica e dell'autodifesa "è in primo luogo garanzia di contraddittorio" e "può dirsi assicurato solo nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale" il che, per i minori degli anni diciotto, "non è pienamente realizzabile senza l'intervento, oltre che del difensore, dell'esercente la patria potestà o la tutela".

5. - A quest'ultima sentenza fa puntuale riferimento il giudice a quo nel sollevare la questione di costituzionalità del medesimo art. 304 c.p.p. sollecitando una ulteriore "estensione" dell'obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria (a soggetto diverso da quelli indicati nella disposizione di legge denunziata); estensione che sarebbe "imposta da una condizione di incapacità dell'imputato" analoga a quella del minore.

Il G.I. presso il tribunale di Napoli muove dalla esatta considerazione che funzione della comunicazione giudiziaria è quella di consentire all'indiziato o all'imputato di provvedere per tempo alla propria difesa, sia tecnica, con la nomina di un difensore, sia materiale, attraverso la raccolta e il vaglio delle prove. Una simile attività, implica nel soggetto interessato la presenza delle facoltà psichiche che certamente mancano nell'imputato infermo di mente (come possono mancare nel minore), con la conseguenza che nell'ipotesi di procedimento penale contro di esso sarebbe necessaria "la conoscenza della esistenza del procedimento da parte del tutore, il quale potrà, con la sua attività personale supplire alla incapacità difensiva del folle, integrando l'autodifesa del prevenuto".

Le argomentazioni del giudice a quo non possono essere condivise.

La sua prospettazione si basa, infatti, su di un duplice presupposto. Da un lato, egli mostra di ritenere che l'incapacità naturale di intendere e di volere di un soggetto, riferita ovviamente al momento in cui è stato commesso il reato a lui imputato, sia un dato normalmente conoscibile e conosciuto dal giudice sin dal primo atto di istruzione. Dall'altro lato, sembra dare per certo che l'ordinamento preveda l'obbligatoria designazione del tutore (o di altro rappresentante legale) per l'imputato che risulti - e quando risulti - totalmente infermo di mente. Al contrario, nessuno dei due presupposti è riscontrabile nel vigente sistema penale.

Non il primo, almeno di norma, perchè neanche un previo accertamento dello stato di totale infermità mentale di un determinato soggetto, financo se prosciolto per questo motivo da una precedente imputazione ed internato in un manicomio giudiziario, può provare, di per sé, la persistenza dell'infermità mentale del medesimo soggetto nel momento in cui si realizza una diversa e successiva fattispecie criminosa che gli viene attribuita. Al contrario, sempre di norma, è proprio l'interrogatorio dell'imputato che fornisce al giudice i primi elementi per valutare se l'imputato stesso fosse o meno affetto da malattia mentale che ne escludesse la capacità di intendere e di volere.

Non si verifica poi certamente - e tanto basta di per sé - il secondo presupposto, perchè nel nostro sistema penale non è prevista in via generale la obbligatoria nomina di un tutore (o di un curatore speciale o di altro rappresentante) dell'imputato infermo di mente, tale accertato nel corso di un procedimento penale.

Nel sistema medesimo si riscontra un solo segno di attenzione nel senso e ai fini qui considerati per l'imputato incapace per infermità mentale, ma non interdetto, là dove (all'art. 155, ultimo comma del codice penale) si stabilisce che se il querelato è un infermo di mente e nessuno ne ha la rappresentanza, la facoltà di accettare la remissione di quercia è esercitata da un curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 11 e 14 del codice di procedura penale. Le ulteriori disposizioni riguardanti gli infermi di mente o non si riferiscono all'imputato (art. 121 del codice penale che prevede l'esercizio del diritto di querela ad opera di un curatore speciale quando la persona offesa sia inferma di mente e non vi è chi ne abbia la rappresentanza o chi la esercita si trovi in conflitto di interesse con il rappresentato; art. 153 del codice penale che attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della quercia al tutore dell'interdetto a cagione di infermità mentale) ovvero, se concernono l'imputato, ne presuppongono l'interdizione con la conseguente nomina del tutore (art. 192, secondo comma, del codice di procedura penale che riconosce il diritto di impugnazione al tutore per le persone soggette a tutela; art. 193, primo comma, ultima parte del codice di procedura penale, che esige il concorso della volontà di chi esercita l'autorità tutoria per la validità della dichiarazione dell'imputato interdetto contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore). Su un piano diverso si colloca, poi, la disposizione dell'art. 636, terzo comma, del codice di procedura penale che prescrive, per l'applicazione di misure di sicurezza à carico di un infermo di mente, che l'invito a rendere le dichiarazioni ritenute opportune nel suo interesse sia diretto al tutore, al curatore e, in mancanza di costoro, al coniuge, a un ascendente o a un discendente che non siano in conflitto di interessi con l'infermo di mente.

É perciò evidente la diversità della situazione in esame rispetto a quella dell'imputato minore degli anni diciotto. La minore età è un dato certo, di piana risultanza anagrafica e perciò di immediata evidenza, mentre l'esistenza di soggetti esercenti la (patria) potestà o la tutela è presupposta, in via generale ed obbligatoria, dall'ordinamento. Il raffronto che, proposto in questi termini non è concludente, potrebbe portare a ben diverso risultato se fosse instaurato tra la situazione del minore degli anni diciotto e l'interdetto per infermità mentale, soggetto, come tale, a tutela.

Non è, dunque, incidendo sull'art. 304 del codice di procedura penale che si può soddisfare l'esigenza avvertita dal giudice a quo, che questa Corte ritiene meritevole di attenta considerazione. La soluzione del problema da lui posto esigerebbe - per colmare la ritenuta lacuna dell'ordinamento - la produzione di una apposita disciplina, innovativa rispetto al sistema vigente, che non solo affermasse la necessità dell'interposizione di un soggetto idoneo ad integrare la affievolita capacità ovvero a supplire alla totale incapacità di difesa - nel duplice senso sopra chiarito - dell'imputato infermo di mente, ma stabilisse altresì il tempo e la procedura per un tale adempimento nonché gli effetti che ne conseguirebbero sullo svolgimento del processo anche in relazione ai poteri conferiti a questo nuovo soggetto.

Provvedere su una siffatta domanda implica una serie di scelte affidate alla discrezionalità dei legislatore e quindi eccede dai poteri di questa Corte, che deve, perciò, dichiarare inammissibile la questione proposta dal Giudice istruttore di Napoli.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale sollevata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1981.