ORDINANZA N. 133
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220, recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale", promosso dal pretore di Pisticci con ordinanza emessa il 25 luglio 1980, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il pretore di Pisticci ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 164 del codice penale, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dubitando sia giustificato il divieto di concedere la sospensione condizionale della pena a chi è stato già condannato due volte a pene mitissime e ricollegare in tal modo il limite di applicabilità del beneficio non solo all'entità complessiva delle pene irrogate ma anche al numero delle condanne riportate e dubitando che da tale divieto possa derivare un'applicazione della pena contrastante con i principi di umanità quando, come nel caso di specie, l'imputato sia affetto da malattia grave.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata con sentenza n. 133 del 18 luglio 1980 questione analoga alla prima;
che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non prospetta argomenti nuovi in ordine alla prima questione tali da modificare la precedente pronunzia e che il richiamo all'art. 27, terzo comma, appare incoerente, dato che pone un problema non proprio ed esclusivo della sospensione condizionale della pena ma relativo al regime generale della pena medesima, che trova del resto una possibile soluzione nella normativa che tale regime disciplina (art. 147, cod. pen.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, sollevata, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Pisticci con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1981.