Ordinanza n.131 del 1981
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ORDINANZA N. 131

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 maggio 1977 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento derivante da un esposto prodotto dai rappresentanti sindacali CISL-scuola e CGIL e riguardante Montanari Giuseppe, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

2) ordinanza emessa il 20 maggio 1977 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento derivante da un esposto prodotto dai rappresentanti sindacali CISL-scuola e CGIL e riguardanti Sudiro don Dino, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;

3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertente tra il Provveditorato agli Studi di Vicenza e la CISAL, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979;

4) ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal pretore di Cosenza sul ricorso proposto dal SI.NA.FI.-CISAL contro il Ministero delle Finanze ed altro, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 13 giugno 1979.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni di costituzionalità degli artt. 28 e 37 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dubitando sia in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di azione e difesa la mancata estensione, nei confronti ed a carico dello Stato, del diritto di ricorrere innanzi al Pretore conferito ai sindacati dal l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la repressione della condotta antisindacale.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, ponendo questioni strettamente analoghe;

che questioni analoghe sono state già dichiarate non fondate dalla sentenza n. 118 del 7 maggio 1976 (che giudicò sull'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300) e dalla sentenza n. 68 del 29 aprile 1980 (che giudicò sull'art. 28 della medesima legge; sull'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; sugli artt. 7 e 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; sugli art. 44 bis, e da 45 a 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249) di questa Corte;

che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi riuniti non evidenziano argomenti nuovi tali da indurre questa Corte a modificare le sue precedenti pronunzie e che non comporta problemi nuovi l'impugnazione di una diversa disposizione (art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) in questa sede proposta, stante la stretta analogia con quelle discusse nella precedente sentenza di rigetto (n. 68 del 1980) e l'identità delle censure evidenziate.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate:

- la questione di costituzionalità dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, proposta, per contrasto con gli articoli 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe;

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della stessa legge proposta, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe;

- le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sollevate, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1981.