ORDINANZA N. 65
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. promossi con ordinanze emesse il 19 settembre e il 20 luglio 1979 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Fiocchi Vittorio e Avarino Angelo rispettivamente iscritte ai nn. 943 e 950 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 57 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen., in quanto porrebbe a carico del prevenuto, anziché dell'accusa, l'onere di provare la provenienza dei beni di cui è colto in possesso, ed introdurrebbe una presunzione di illegittimità del possesso medesimo, e quindi di colpevolezza dell'imputato.
Ritenuto che tale questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971, nelle quali si è escluso che la norma denunziata esiga la prova della legittimità della provenienza del denaro o degli oggetti posseduti, limitandosi invece a pretendere un'attendibile e circostanziata spiegazione di tale provenienza, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento; che nelle stesse decisioni si è precisato che la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost. non investe il modo di provare i "fatti di reato", e che quindi il principio ivi sancito è estraneo alla questione dedotta; che le ordinanze in epigrafe non propongono argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 cod. pen. sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 cpv. Cost. dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.