ORDINANZA N.37
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 (Autorizzazione al l'esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1979 dal Pretore di Portogruaro, nel procedimento civile Vertente tra Vivian Biagio e la Giunta regionale del Veneto, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Portogruaro ha sollevato in relazione agli artt. 23, 117 e ll9 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone del territorio regionale soggette a regime di caccia controllata e subordinata al possesso di un tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di partecipazione alle relative spese di gestione.
Considerato che nessuno si è costituito in giudizio; che la stessa questione avente ad oggetto norme di identico e analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979;
che la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata, e norme di contenuto analogo, è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanze nn. 115 e 127 del 1980;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26/02/81.