Sentenza n.16 del 1981
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SENTENZA N.16

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen., 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Mignanego Pier Leone e Montanelli Indro, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano ha considerato che la questione di legittimità costituzionale - se il divieto penale di dare notizia di procedimenti a carico di minori sia compatibile con il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, che comprende logicamente la libertà di cronaca - è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del  1965, che dichiarò la incostituzionalità di alcune disposizioni dell'art. 164 c.p.p. e giustificò le rimanenti disposizioni in funzione della tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti tra cui la tutela dei minori, osservando che la pubblicità dei fatti di causa può apportare a questi conseguenze ben gravi sia allo sviluppo spirituale, sia alla loro vita materiale. Tale assunto, secondo il giudice istruttore, non sarebbe giustificato in quanto riconosce rilievo costituzionale alla tutela dei minori senza tenere conto dell'esigenza di un bilanciamento d'interessi anche garantiti dalla Costituzione.

In particolare l'imposizione del limite alla libertà d'informazione -con la quale il legislatore ordinario ha risolto il conflitto tra l'interesse del minore e l'interesse all'informazione, entrambi di rilievo costituzionale- sarebbe in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, perchè nel sistema costituzionale la libertà d'informazione avrebbe tale fonda mentale, preminente valore da escludere che essa possa essere compressa dalla tutela che nel sistema costituzionale è riconosciuta al minore. Comunque, il divieto di pubblicità, concernente i processi contro i minori, potrebbe considerarsi legittimo sul piano costituzionale soltanto se realizzasse in concreto la tutela del minore, ma ciò non avviene perchè l'interesse del minore, che sarebbe compromesso dalla cronaca giudiziaria e, prima, più compromesso da eventuali notizie di cronaca sul reato da lui commesso, che sono consentite, rientrando nella generale libertà d'informazione, come si desume dall'art. 596, comma terzo, n. 2, c.p. E. poiché il suddetto divieto è previsto in una norma processuale, a fondamento della sua legittimità costituzionale non potrebbe invocarsi l'interesse di natura sostanziale, come la tutela del minore, che deve essere disciplinata con norme sostanziali. Il divieto, infine, sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza perchè opererebbe una distinzione priva di giustificazione tra notizie ugualmente pregiudizievoli per l'interesse del minore: le une, notizie sul reato commesso, lecite; le altre, notizie sul processo, vietate.

2. - Le questioni non sono fondate.

Questa Corte in coerenza con il canone di ermeneutica che ogni norma giuridica deve interpretarsi nella sua unita, in connessione tra le parti che la compongono ha posto in risalto (sentenza n. 122 del 1970) che la libertà di stampa, prevista nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, non significa affatto che la stampa, in quanto strumento di diffusione, non debba soggiacere agli stessi limiti che circoscrivono la libera manifestazione del pensiero secondo l'interpretazione del primo comma dello stesso art. 21. Con riguardo a tale prospettiva (con la sentenza n. 12 del 1971, richiamata la sentenza n. 25 del 1965, alla quale ha fatto riferimento l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano) ha affermato che la regola della pubblicità del dibattimento è coessenziale ai principi, ai quali, in un ordinamento costituzionale fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia. Ed ha precisato che, quando si tratta del processo penale per il quale la pubblicità del dibattimento ha un valore particolarmente rilevante, le deroghe possono essere disposte soltanto a garanzia di beni a rilevanza costituzionale, mentre negli altri casi un più ampio potere discrezionale deve essere riconosciuto al legislatore nella valutazione degli interessi che possono giustificare la celebrazione dal dibattimento a porte chiuse.

In proposito va posto in risalto che con la stessa sentenza n. 25 del 1965 questa Corte ha affermato il principio che la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite nell'esigenza insuperabile che nell'esercizio di essi non siano violati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione; limite che va stabilito non ricercando garanzia costituzionale privilegiata o non privilegiata, bensì accertando quale interesse, per il suo contenuto e per le sue modalità di esercizio, è garantito in concreto nell'armonica tutela di diversi fondamentali interessi.

E, quanto al divieto dell'art. 164, n. 3, c.p.p., va rilevato che la deroga alla pubblicità del dibattimento costituisce un mezzo per il conseguimento di un'alta finalità di tutela dei minori, ai quali la pubblicità dei fatti della causa può apportare conseguenze gravi sia allo sviluppo spirituale, sia alla vita materiale, conseguenze che hanno rilevanza costituzionale ai termini dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede la tutela dei minori, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell'art. 2 della Costituzione, per gli effetti che la diffusione di fatti emersi nel dibattimento può provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore.

3. - Tanto meno ha fondamento l'opinione che il divieto di pubblicità del processo contro il minore non realizzerebbe il fine di tutela sia perchè l'interesse tutelato sarebbe stato già gravemente compromesso dalle precedenti notizie di cronaca sul fatto da lui commesso, sia perchè la tutela costituzionale del minore presupporrebbe una disciplina sostanziale.

Nell'adempimento di tale particolare tutela costituzionale il legislatore, nell'art. 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, che s'inquadra nella complessa normativa dello stesso regio decreto a favore dei minori, col disporre che le udienze del tribunale per i minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse secondo le modalità in esso previste, persegue il fine che la verità sostanziale dei fatti sia accertata dagli organi competenti, e soltanto da essi ai termini dell'art. 101 della Costituzione, senza che notizie emerse nel corso del dibattimento e valutazioni da parte della stampa anteriori o successive alla notizia del reato possano comunque incidere a favore o contro il minore.

In proposito va, altresì, rilevato che dalla premessa che < l'attività della stampa trova nelle norme scritte disciplina e limiti ovviamente insufficienti > la dichiarazione dei doveri dei giornalisti della Federazione internazionale dei giornalisti, adottata dal secondo Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio I 954), ha tratto argomento per precisare i do veri essenziali dei giornalisti nella ricerca, nella redazione e nei commenti degli avvenimenti. La dichiarazione, pubblicata sul Bollettino della Federazione nazionale della stampa italiana, numero di giugno 1957, ha affermato, nell'art. 1, essere diritto inalienabile del giornalismo la libertà di attingere notizie, di pubblicarle e di sottoporle al vaglio della critica, conformemente alla verità sostanziale dei fatti; ha, nell'art. 5, precisato che . l'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità sia pubblica che privata del singolo e degli enti nell'esercizio delle loro funzioni >. Ora, se il diritto di attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica deve essere conforme alla verità sostanziale dei fatti e l'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, non è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare disciplina proprio per quanto attiene alla personalità, che risente, nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici, familiari e sociali, i quali incidono in modo definitivo sulla sua formazione.

Le disposizioni impugnate non meritano pertanto censure, essendo in esse precisati i limiti del diritto e del corrispondente dovere etico che la stampa deve osservare nei riguardi dei minori imputati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 684 cod. pen., 164, n. 3, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) proposte dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con l'ordinanza 8 febbraio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10/02/81.