Sentenza n.174 del 1980
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SENTENZA N.174

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, lett. b) e 30, lett. a) e b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1977 dalla Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili sul ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma contro Mirelli di Teora Luigi ed altri, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.

Visti gli atti di costituzione di Mirelli di Teora Luigi e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi gli avvocati Giuseppe Valensise e Fernando della Rocca per il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, gli avvocati Leopoldo Mazzarolli e Franco Gaetano Scoca per Mirelli di Teora Luigi e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione di cui in narrativa chiama la Corte a decidere se l'art. 33, comma quinto, della Costituzione, il quale prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, consenta che quell'accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, il quale < assicuri nell'interesse della collettività e dei clienti che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale > possa essere effettuato anche mediante strumenti alternativi e < in particolare mediante la valorizzazione di prove altra volta sostenute in vista di un esercizio di un'attività professionale o anche non professionale diversa > (nella specie: < esame di concorso per l'ingresso nella magistratura militare >). Di ciò, stante la < rigorosa formulazione letterale > dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, le Sezioni Unite della Cassazione dubitano, e perciò sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nelle <parti in cui attribuiscono ai magistrati militari aventi particolari requisiti il diritto di essere iscritti negli Albi professionali forensi senza il preventivo superamento di un esame di Stato >.

2. - Di tale questione di legittimità costituzionale nei termini detti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la rilevanza, considerando che la provenienza del dott. Mirelli dalla Magistratura militare non era contestata nè dal Consiglio Nazionale Forense, nella decisione oggetto del ricorso innanzi le Sezioni Unite, nè dal ricorrente Consiglio dell'Ordine di Roma; sicché la questione di legittimità costituzionale che veniva sollevata doveva riferirsi, ed esclusivamente, ai magistrati militari.

Innanzi alla Corte, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha contestato la rilevanza della questione adducendo che il Mirelli aveva, si, esercitato le funzioni di Vice Presidente del Tribunale Supremo militare in quanto ufficiale generale, ma senza avere lo status di magistrato militare.

La Corte non ritiene di poter prendere in considerazione tale contestazione, una volta che, come si è visto, la rilevanza della questione è stata affermata nei termini detti dal giudice a quo.

E ciò in conformità della propria giurisprudenza che fissa nel giudizio di rilevanza espresso e motivato dal giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale i limiti del controllo che la Corte può esercitare.

3. - Un esame di Stato è prescritto dall'art. 33, comma quinto, della Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il termine, preciso ed incisivo, usato dal Costituente (< prescritto >), toglie ogni pregio alle dispute intorno al carattere precettivo o programmatico della norma: non può essere posta in dubbio la necessità di un esame di Stato per accertare l'attitudine all'esercizio di una professione. Il legislatore ordinario è vincolato da questa prescrizione costituzionale.

Peraltro, prescrivendo < un esame di Stato >, senza alcuna specificazione in ordine ad esso, la norma costituzionale demanda al legislatore ordinario di determinare i criteri e il contenuto di questo esame, purchè, si intende, esso soddisfi ragionevolmente l'esigenza < che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale > (sentenza n. 77 del 1964).

Se, dunque, non può disconoscersi che la legge ordinaria, cioè quella forense (artt. 21 e 29), ancorché precedente alla Costituzione, potesse determinare concretamente la portata e le modalità degli esami per l'accesso alle professioni di procuratore e di avvocato (esami che la stessa legge, artt. 20 e 28, definisce quali esami di Stato), deve ritenersi che la medesima legge ordinaria potesse stabilire la congruità, ai fini dell'accertamento della capacità professionale, dell'esame di Stato sostenuto e sempre preceduto dalla laurea in giurisprudenza nel concorso per l'accesso alla magistratura, nella specie quella militare. Il che, appunto, fanno gli artt. 26 lett. b) e 30 lett. a) e b), della cui legittimità costituzionale è questione, quando dispongono che, nel concorso di altri requisiti di esperienza pratica, possono essere iscritti, rispettivamente nell'Albo dei procuratori e in quello degli avvocati, < i magistrati dell'Ordine... militare >, i quali, per accedere alla detta magistratura hanno dovuto sostenere un esame di concorso in materie giuridiche, ovvero provengono dalla magistratura ordinaria nella quale sono entrati superando gli esami di concorso prescritti appunto per l'accesso alla magistratura ordinaria (artt. 12 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e 20 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903).

Contro questa conclusione non sembra possa ricavarsi un argomento decisivo dall'art. 106, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che < su designazione del Consiglio Superiore della magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti agli albi professionali per le giurisdizioni superiori >. Si argomenta da questa disposizione che, dunque, quando volle derogare al primo comma dello stesso art. 106 che prescrive il concorso per le nomine dei magistrati, il Costituente lo scrisse nella Costituzione, il che non ha fatto per derogare dalla prescrizione dell'esame di Stato per l'esercizio professionale forense.

L'argomento potrebbe avere peso contro la pretesa di sostituire l'esame di Stato con equipollenti generici, quali l'esercizio di un'attività e di una funzione che si pretende puramente e semplicemente assimilabile a quella della professione forense, prescindendo dall'avvenuto superamento di un esame di Stato. Ma non ne ha quando il legislatore ha in sostanza, come si è detto, preso in considerazione l'appartenenza ad una magistratura che presuppone un esame di Stato di concorso sostanzialmente equiparato a quello prescritto dalla legge forense, che, per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di procuratore, è pur esso un < esame di concorso > con < valore di esame di Stato > (art. 20 della legge forense).

In questo caso non c'é deroga al precetto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ma sua sostanziale osservanza da parte del legislatore ordinario il quale, con un giudizio che la Corte potrebbe censurare solo se irragionevole (e tale non è per le considerazioni innanzi svolte), ha riconosciuto nella legge forense l'esame di Stato concorsuale per l'accesso alla magistratura atto, al pari di quello previsto nella stessa legge, ad assicurare quell'accertamento della capacità professionale, successivamente suffragato dall'esercizio delle funzioni per il periodo previsto dalla legge, del quale innanzi si è parlato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.26, lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nelle parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati < coloro che per cinque anni almeno > e rispettivamente < coloro che per otto anni almeno > < siano stati magistrati dell'Ordine... militare >, questione come in narrativa sollevata dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili con riferimento allo art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.