Ordinanza n.170 del 1980
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ORDINANZA N.170

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promossi con le ordinanze emesse il 26 gennaio e il 21 aprile 1976 dai Pretori di Milano e di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Cavallazzi Pierino e Zini Tonino e l'INPS, iscritte ai nn. 273 e 459 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 232 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Cavallazzi Pierino, di Zini Tonino e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti possa essere volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto alle gestioni speciali del l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi;

che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale;

Ritenuto che, per la detta parte, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 243 del 1976;

che pertanto tale disposizione, in quanto escludeva la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria nei periodi predetti, ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 sollevate con le ordinanze in epigrafe dai Pretori di Milano e di Modena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.