Sentenza n. 243 del 1976
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SENTENZA N. 243

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), in relazione all'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 giugno 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Marmiroli Ugolino e l'INPS, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Romoli Ottorino e l'INPS, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;

3) ordinanze emesse il 19 ottobre 1974 dal pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Beghi Aronne, Menozzi Walter, Corradini Carlo e l'INPS, iscritte rispettivamente ai nn. 28, 29 e 30 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

4) ordinanza emessa il 28 ottobre 1974 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Malaguti Bruno e l'INPS, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

5) ordinanza emessa il 13 maggio 1975 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Belluti Decimo e l'INPS, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Visti gli atti di costituzione di Marmiroli Ugolino, Beghi Aronne, Menozzi Walter, Corradini Carlo, Malaguti Bruno e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Marmiroli, Beghi, Menozzi, Corradini e Malaguti, l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS, ed il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 15 giugno 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, escludendo dalla prosecuzione volontaria gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, eccederebbe dai limiti della delega di cui all'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Secondo il pretore, il criterio direttivo posto dal legislatore delegante é quello di vietare che la prosecuzione volontaria coesista con l'assicurazione obbligatoria inerente a "rapporti di lavoro", intesi come rapporti di lavoro dipendente, e soltanto a questi.

La norma denunziata, invece, avrebbe esteso il suddetto divieto ai lavoratori autonomi, non legati da rapporti di subordinazione con altri soggetti.

2. - La questione é stata sollevata dallo stesso pretore, con ordinanza 7 settembre 1974 e con altre tre ordinanze 19 ottobre 1974; dal pretore di Ferrara, con ordinanza 28 ottobre 1974, e dal pretore di Modena, con ordinanza 13 maggio 1975.

Le due ultime ordinanze hanno ravvisato la violazione sia dell'art. 76, sia, rispettivamente, dell'intero art. 77 e del primo comma dell'art. 77 della Costituzione.

3. - Si sono qui costituiti l'INPS e alcune parti private. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - La difesa delle parti private, nel chiedere che la norma denunziata sia dichiarata illegittima per eccesso dai limiti della legge di delegazione, sostiene che l'espressione "in dipendenza di un rapporto di lavoro" sarebbe da riferire soltanto a coloro che sono vincolati da rapporti di lavoro subordinato.

Per altro, anche a prescindere da ciò, i casi di specie riguardano commercianti, artigiani e coltivatori diretti, i quali - essendo considerati piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile e, nel sistema previdenziale, datori di lavoro quando abbiano dei dipendenti - non sarebbero riconducibili neppure nella categoria dei "lavoratori autonomi", regolata dal titolo terzo del libro quinto del codice civile.

5. - La difesa dell'INPS chiede che la questione sia dichiarata non fondata per un duplice ordine di motivi, attinenti, l'uno, alla norma denunziata, l'altro, alla legge di delegazione.

Sotto il primo profilo, deduce che nell'espressione "in dipendenza di un rapporto di lavoro" sarebbero compresi sia il lavoro subordinato, sia il lavoro autonomo, disciplinati nel libro quinto del codice civile, con disposizioni che, come quelle relative alla mezzadria, alla colonia parziaria, alla soccida, sono collocate nel titolo concernente il lavoro subordinato, ancorché configurino ipotesi di lavoro autonomo.

Osserva, poi, che, se fosse dichiarata fondata la questione, verrebbe meno la norma contenuta nel primo comma dell'art. 5 - la quale vieta la coesistenza della prosecuzione volontaria dell'assicurazione comune con quella obbligatoria dei lavoratori autonomi -, ma resterebbe operante il successivo terzo comma, che disciplina l'ipotesi correlativa, quale é quella del divieto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi da parte dei lavoratori dipendenti, obbligatoriamente iscritti all'assicurazione comune. Da ciò conseguirebbe - secondo la difesa dell'INPS - che l'accoglimento della questione darebbe luogo ad una disparità di trattamento nella prosecuzione volontaria, che il sistema previdenziale vigente avrebbe, invece, inteso escludere.

Sotto il secondo profilo, la difesa dell'INPS rileva che la legge di delegazione, allo scopo di agevolare l'attuazione del principio della pensione unica (art. 35, lett. c), avrebbe consentito a taluni lavoratori autonomi di reinserirsi nel regime generale (art. 32) ed avrebbe altresì delegato il governo a realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione nelle diverse gestioni (art. 33, lett. a).

6. - Con analoghe argomentazioni, l'Avvocatura generale dello Stato conclude per l'infondatezza della questione, rilevando, in particolare, che la prosecuzione volontaria sarebbe mantenuta nei soli casi in cui altrimenti verrebbe preclusa la possibilità di conseguire una pensione.

7. - Con memorie illustrative la difesa privata e quella dell'INPS ribadiscono le loro tesi.

A sostegno dell'illegittimità della norma denunziata, viene rilevato che, nella norma delegante, a differenza di altre disposizioni della stessa legge n. 153 del 1969, non v'é menzione delle gestioni speciali delle assicurazioni obbligatorie.

Da parte dell'INPS si sostiene che il rapporto assicurativo previdenziale é unitario e che tale carattere non verrebbe meno tanto se l'attività di lavoro da cui il rapporto deriva sia dipendente, quanto se sia autonoma.

Considerato in diritto

1. - Le sette ordinanze sollevano la medesima questione e, pertanto, i relativi giudizi possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

2. - stato denunziato a questa Corte l'art. 5 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431, nella parte in cui (primo comma) esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'interessato, divenuto lavoratore autonomo, sia obbligatoriamente iscritto ad una gestione speciale.

Si assume la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso dai limiti della delegazione stabiliti dall'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostenendosi che l'incompatibilità tra la prosecuzione volontaria e "altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro", prevista dalla norma delegante, non riguarderebbe tutte le forme assicurative obbligatorie, bensì andrebbe riferita a quelle derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, in quanto solo quest'ultimo potrebbe considerarsi un "rapporto di lavoro".

3. - La censura é fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Va osservato, anzitutto, che per individuare lo specifico contenuto della legge di delegazione, non sembra conferente porre astrattamente il problema se l'espressione "rapporto di lavoro", ivi adottata, possa essere intesa - sulla scorta di nozioni privatistiche e di richiami al codice civile - nel senso di comprendervi o meno, oltre al lavoro subordinato, pure quello autonomo.

La prosecuzione volontaria, infatti, può ormai considerarsi un istituto a sé stante, per essere da tempo oggetto di una sua propria disciplina, dalla quale, in primo luogo e per quanto possibile, debbono ricavarsi i criteri per precisare l'ambito della norma delegante.

Né può valere l'accenno del patrocinio dell'INPS alla normativa sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti alle varie categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni: legge 26 ottobre 1957, n. 1047; artigiani: legge 4 luglio 1959, n. 463; esercenti attività commerciali: legge 22 luglio 1966, n. 613), accenno avanzato per sostenere che non vi é differenza, sotto il profilo previdenziale, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Da tale indirizzo legislativo, infatti, non si può dedurre, che siano state sottoposte ad un medesimo regime pensionistico le due forme di attività di lavoro, ma solo che anche i lavoratori autonomi sono oggi ricompresi nell'assicurazione obbligatoria, per essere stati sottratti al regime dell'assicurazione facoltativa di cui all'art. 85 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827.

4. - Questa Corte, con sentenza n. 35 del 1960, ha già avuto occasione di segnalare l'evoluzione legislativa della prosecuzione volontaria e, in particolare, il favore verso la libera previdenza del cittadino.

Con la stessa decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, perché, eccedendo dai limiti della delegazione contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, vietava agli iscritti a forme di previdenza obbligatorie, sostitutive dell'assicurazione comune, di effettuare, in questa ultima, la prosecuzione volontaria.

Nella motivazione di tale sentenza é detto, tra l'altro, che "se anche qualche limitazione al diritto del lavoratore alla prosecuzione volontaria si individuasse nella legge (di delegazione), essa non potrebbe, attesa la sua natura eccezionale, essere ritenuta valevole per casi non espressamente contemplati dalla stessa legge"; e, inoltre, che se il legislatore avesse voluto negare nella suddetta ipotesi la facoltà di prosecuzione "lo avrebbe fatto in quella sede e non ne avrebbe demandata la previsione al legislatore delegato".

Analoghi criteri interpretativi vanno seguiti per la legge di delegazione che viene in considerazione nel presente giudizio. Per essa, invero, il divieto della coesistenza tra la prosecuzione volontaria dell'assicurazione comune e l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi non é stata formulata in termini inequivoci, quali sarebbero richiesti dalla natura eccezionale della esclusione. Né, del resto, elementi chiarificatori si ravvisano nell'iter parlamentare; della legge di delegazione.

5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nel precisare che la norma delegante prevede espressamente la incompatibilità tra la prosecuzione volontaria e il "trattamento di pensione in corso di godimento derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", rileva che in tale criterio direttivo é certamente compresa l'ipotesi del divieto tra la prosecuzione volontaria dell'assicurazione comune e la pensione propria dei lavoratori autonomi; e deduce che analoga incompatibilità si dovrebbe implicitamente desumere tra la prosecuzione volontaria e l'assicurazione obbligatoria delle gestioni speciali, non apparendo verosimile che il legislatore delegante abbia inteso operare una distinzione tra gli iscritti e i pensionati.

Va, però, obiettato che il precipuo scopo della prosecuzione volontaria é fare ottenere una pensione, sicché, nel caso di pensionamento, nella gestione speciale confluiscono i contributi già versati nella assicurazione comune, rispetto alla quale viene meno la ragione della prosecuzione.

6. - La difesa dell'INPS, infine, osserva che la dichiarazione di illegittimità della norma censurata (primo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 1431) potrebbe dar luogo ad una disparità di trattamento, dato che resterebbe operante il correlativo divieto della prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, posto dal successivo terzo comma dello stesso art. 5, per i periodi durante i quali l'interessato, divenuto lavoratore dipendente, sia obbligatoriamente iscritto nell'assicurazione comune.

Al riguardo é appena il caso di rilevare che esula dai compiti della Corte esaminare in questa sede una norma diversa da quella denunziata per un differente profilo di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431 (riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa essere vo1ontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1976.